Autorità nazionale anticorruzione | Comunicazioni alle stazioni appaltanti

Qualificazione: precisazione su falsa attestazione e falsa dichiarazione dell’impresa di costruzioni

Una comunicazione del presidente dell’Anac sul sito web dell’Autorità specifica il comportamento nel caso di un’impresa di costruzioni che presenta una falsa dichiarazione o falsa attestazione ai fini della qualificazione e il relativo provvedimento sanzionatorio.

appalti L’Autorità nazionale anticorruzione attraverso un comunicato del presidente Raffaele Cantone, ha reso noto sul  portale >>  un comunicato indirizzato a tutte le stazioni appaltanti che chiarisce un punto connesso all’interpretazione dell’articolo 40 (comma 9-quater) del Codice dei contratti pubblici: in particolare è stato specificato che la falsa dichiarazione (o falsa documentazione) utilizzata ai fini della qualificazione delle imprese di costruzioni legittima la segnalazione all’Anac per l’adozione del procedimento sanzionatorio, nel solo caso in cui l’impresa agisca con dolo sapendo quindi di aver utilizzato una attestazione illegittima (o scaduta).

Il consiglio dell’Autorità ha ritenuto che, a fronte di utilizzazione successiva dell’attestazione falsa, si verifichi un distinto fatto illecito con ricorrenza all’applicazione dell’articolo 48 del Codice.
In particolare la vicenda riguarda le imprese che partecipano a gare di appalto di lavori di valore superiore a 150mila euro, per le quali è necessario l’attestazione Soa e che hanno consapevolezza che l’attestato è scaduto.

Secondo l’Anac la decadenza dell’attestazione conseguita sulla base di falsa dichiarazione (o falsa documentazione) può produrre effetti anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 48 commi 1 e 2 del dlgs 163/2006.

Le motivazioni di questa considerazione risiedono nel fatto che è ampiamente contestabile all’impresa la consapevole produzione di un’attestazione di qualificazione affetta da falsità, evento questo che fa si che la stazione appaltante debba accertare che la condotta dell’impresa sia già stata profilata nell’ambito del procedimento ex articolo 40 (comma 9-quater) del dlgs 163/2006 come dolosa. In questo caso può venire in evidenza l’ipotesi sanzionatoria dell’ex articolo 48 del dlgs 163/2006.

A seguito dell’accertamento, sarà l’Anac ad analizzare la partecipazione alle gare da parte dell’impresa coinvolta negli ultimi 5 anni, per comunicare poi gli esiti della verifica alle amministrazioni che hanno bandito le gare affinché sia avviato l’iter che fa scattare la sanzione.

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