Appalti |Bandi di gara

Regolamentato l’obbligo di pubblicazione di appalti e bandi di gara

Confermato dalla circolare del ministero della Pubblica amministrazione l'obbligo riguardante la pubblicazione di bandi e avvisi di gara su quotidiani e sui siti web istituzionali delle stazioni appaltanti. Fra i destinatari rientrano gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.

La circolare del 14 febbraio (prot. 593) in materia di «applicazione delle regole di trasparenza», a cui fanno riferimento la legge 190/2012 (anticorruzione) e del dl 33/2013 dell’ex ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione Giuseppe D’Alia, conferma l’obbligo di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani e di pubblicazione delle informazioni in caso di procedura senza bando di gara.  Obbligo che vede tra i destinatari anche gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.Appalti pubbliciL’atto ministeriale, anche in relazione al Piano nazionale anticorruzione approvato dalla Civit l’11 settembre 2013, fornisce chiarimenti anche riguardo agli obblighi di trasparenza relativi alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, di forniture e di servizi.
La circolare richiama il contenuto dell’articolo 32, comma 1, della legge 190/2012, che prevede in capo alle stazioni appaltanti l’obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali:

  • la struttura proponente
  • l’oggetto del bando
  • l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte
  • l’aggiudicatario
  • l’importo di aggiudicazione
  • i tempi di completamento dell’opera, del servizio o della fornitura
  • l’importo delle somme liquidate.

Appalti pubbliciEntro gennaio le tabelle riassuntive. Entro il 31 gennaio di ogni anno le stazioni appaltanti devono pubblicare queste informazioni relative all’anno precedente, impostate tramite tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, in modo da consentire anche all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di effettuare opportuni controlli ed eventualmente trasmettere alla Corte dei conti la lista di chi non ha adempiuto agli obblighi di legge. Viene chiarito che «restano fermi gli obblighi di pubblicità legale derivanti dal Codice dei contratti pubblici», facendo intendere che si aggiungono quelli aventi natura di «pubblicità-notizia» relativi alla pubblicità sui siti web delle stazioni appaltanti.

La circolare richiama inoltre l’articolo 37 del dl 33/2013, che richiama a sua volta l’applicazione degli obblighi di pubblicità legale, sia sulla Gazzetta Ufficiale sia sui quotidiani, di cui agli articoli 63, 65, 66, 122, 124 e 223 del Codice dei contratti pubblici, e con riferimento alla pubblicazione del termine a contrarre, quando si procede con procedura negoziata senza bando di gara. Come affermato dalla circolare, tutte queste disposizioni «devono ritenersi estese anche agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse che possono essere assimilate alle pubbliche amministrazioni».

Enti di diritto privato. Viene chiarito inoltre nel documento che fra i destinatari degli obblighi di pubblicità e trasparenza rientrano gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse. Nello specifico:

  • gli enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di controllo che determina l’applicazione totale delle regole di trasparenza
  • gli enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di partecipazione minoritaria, per i quali le regole di trasparenza si dovranno applicare limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Non viene rilevata quindi la loro formale veste giuridica, bensì il fatto che siano parte di un rapporto concessorio o autorizzatorio e che gestiscano risorse pubbliche.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here