Mantova | Riconoscimento in Catasto

Requisito di ruralità: sgravi fiscali possibili anche dopo cinque anni

Se è passato tempo dalla comunicazione dell’autocertificazione all’Agenzia del Territorio, e non si è avuta alcuna comunicazione di diniego, la domanda presentata dal contribuente per il riconoscimento del requisito di ruralità con la richiesta di variazione catastale si intende accolta.

La seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Mantova, con la sentenza n. 63 del 29 marzo 2013 ha sancito che le domande presentate dai contribuenti per il riconoscimento dei requisiti di ruralità, con relative richieste di variazioni catastali si intendono accolte se è passato tempo dall’invio dell’autocertificazione all’Agenzia del territorio e non è stato emanato alcun provvedimento amministrativo di diniego.
Inoltre, i benefici fiscali sono spettanti oltre i cinque anni precedenti fissati dalla legge se è dimostrabile che non sono intervenute variazioni sul possesso dei requisiti.
Per i giudici il comune ha negato il rimborso Ici per la mancanza del requisito di ruralità poiché gli immobili non erano censiti nelle categorie D10 e A6. Questo impedimento è superato con il deposito della domanda di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A6 agli immobili rurali a uso abitativo e D10 a quelli strumentali all’attività agricola che per il lungo lasso di tempo intercorso per effettuare i controlli amministrativi è da considerarsi definitiva.
Oltre i cinque anni. Anche se la legge prevede che variazione o l’annotazione catastale abbiano efficacia retroattiva, nulla impedisce il riconoscimento dell’esenzione oltre i cinque anni se nulla è cambiato nel tempo. La sentenza non è in linea con le direttive dell’Agenzia del Territorio (secondo la circolare 2 del 2012) e neppure con le disposizioni normative. Non è contemplata alcuna forma di silenzio-assenso decorso un determinato periodo di tempo in mancanza dell’adozione di un provvedimento di accoglimento o rigetto da parte dell’Agenzia del Territorio.
L’art. 1 del dm del 26 Luglio del 2012 ha stabilito che per l’iscrizione negli atti catastali del requisito di ruralità occorre una specifica annotazione. Fra l’altro L’art. 4 dello stesso dl impone all’agenzia di metter mano alla verifica a campione delle autocertificazioni allegate alle domande per ottenere l’annotazione. Dagli atti catastali posso risultare anche annotazioni negative su gli immobili ( con ’impedimento per i contribuenti di usufruire dei benefici fiscali).
Disconoscimento. L’Agenzia deve notificare l’atto di disconoscimento del requisito di ruralità nel caso che il controllo dia esito negativo sulle domande e sulle autocertificazioni prodotte dagli interessati. Il diniego può essere impugnato entro sessanta giorni dalla notifica innanzi al giudice tributario qualora il contribuente ritenga che non sia motivato a sufficienza e che sussista i requisiti di legge per il riconoscimento degli immobili con «natura di fabbricati rurali».

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