Ministero dell’Economia │ Fondo Salva Mutui

Riattivato il fondo di solidarietà per i mutui prima casa

Dal 27 aprile è tornato in attività il fondo di solidarietà per i mutui prima casa. Lo aveva stabilito il decreto Salva Italia rendendolo operativo con la nota 56 pubblicata sul sito ufficiale. La norma del ministero dell’economia rende attiva una legge già esistente dal 2010. A beneficiarne saranno i disoccupati o i portatori d’invalidità gravi per un massimo di 18 mesi.

ll Fondo Salva mutui, operativo da fine 2010, che ha permesso la sospensione di 6mila mutui, è stato rifinanziato dal decreto “Salva Italia” e si stima che giungerà in aiuto di altre 16mila famiglie.
Il Regolamento del ministero dell’Economia (n. 37 del 22 febbraio 2013) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 aprile scorso ha determinato che si potesse riattivare il Fondo già esistente per la sospensione delle rate dei mutui prima casa.
Il fondo, che consentirà la sospensione fino a 18 mesi dell’intera rata del mutuo per l’acquisto della casa principale, andrà a sostenere i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione: servirà quindi a ripagare alle banche i tassi d’interesse applicati al mutuo.
La sospensione dei pagamenti potrà essere concessa senza l’aggiunta di commissioni o spese istruttorie e senza la richiesta di garanzie aggiuntive, anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché la loro somma non raggiunga i 18 mesi previsti. Per poterne beneficiare, i mutuatari, tramite le banche o gli intermediari finanziari, dovranno ottenere il nulla osta da parte della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap).
Procedura. La richiesta potrà essere inoltrata attraverso la nuova modulistica messa a disposizione sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) e della Consap. La banca inoltrerà l’istanza a Consap spa che rilascerà il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
Destinatari. I beneficiari della sospensione devono trovarsi in alcuna di queste situazioni:

  • cessazione del rapporto di lavoro e stato di disoccupazione (ad esclusione delle risoluzioni di lavoro consensuale, risoluzione per raggiungimento età pensionabile, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
  • morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%. Queste situazioni verranno verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.

Potranno presentare domanda i soggetti proprietari di prima casa e titolari di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile adibito ad abitazione principale se il mutuo non è superiore ai 250mila euro e se in possesso di indicatore Isee (reddito annuo) non superiore a 30mila euro.

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