Cipe | Delibera 05/06/2014

Rimessa in gara la concessione se entro tre anni il concessionario non completa l’opera

La delibera Cipe registrata dalla Corte dei Conti ha considerato possibile anche la revoca dell’intera concessione se entro tre anni dall’approvazione dello stralcio funzionale non è attestata la sostenibilità economica dell’intervento.

La delibera Cipe registrata il 5 giugno dalla Corte dei Conti, che modifica il precedente provvedimento del 18 febbraio 2013 che ha dato il via al sistema di misure agevolate per le infrastrutture strategiche da realizzare in project financing incluse nel programma delle grandi infrastrutture, prevede che è possibile la rimessione in gara della concessione se entro tre anni il concessionario di una grande infrastruttura non completa l’opera; è possibile anche la revoca dell’intera concessione se entro tre anni dall’approvazione dello stralcio funzionale non viene attestata la sostenibilità economica dell’intervento.Infrastrutture

La delibera del 2013 fa riferimento alle grandi opere da realizzare in project financing già affidate e in fase di realizzazione ma con problemi di sostenibilità economica oppure con convenzione approvata a fine 2012.
Il beneficio fiscale previsto dalla legge 183/2011 e dalla delibera 1/2013 si concretizza in una compensazione con le imposte sui redditi, l’Iva e l’Irap per un importo non superiore al 50%, di cui beneficiari sono le società di progetto e le imprese che lavorano sull’opera.

Non superiore del 50%. L’ammontare massimo dell’agevolazione fiscale non potrà superare il 50% dell’investimento e verrà determinato con un’apposita delibera Cipe per ogni opera sulla base di quanto individuato dal ministero delle Infrastrutture per il completamento dell’opera.
Facendo riferimento all’applicazione della delibera 1/2013 (riguardante la concessione per la Orte-Mestre), è stata segnalata al Cipe l’opportunità di intervenire specificando alcuni profili concernenti la possibilità di revoca della concessione e riaffidamento della stessa.Lavori in corso

Stralci funzionali. Il provvedimento registrato nei giorni scorsi e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale specifica che il bando di gara di affidamento di una nuova concessione può prevedere che, se l’opera è realizzabile per uno o più stralci funzionali del progetto, la concessione rimanga valida per la parte finanziata ma avente facoltà del concedente di rimettere a gara la parte residua, se entro un termine non superiore a tre anni il concessionario non sia più in grado di assicurare il completamento dell’opera.

Non superiore a tre anni. La delibera stabilisce inoltre che il bando di gara potrà permettere al concedente di procedere alla completa caducazione della concessione entro un termine non superiore a tre anni dalla data di approvazione del progetto definitivo dello stralcio funzionale finanziabile, laddove non sia attestata da istituti finanziari la sostenibilità economica e finanziaria degli stralci successivi.
Questa facoltà attribuita al concessionario però deve essere esercitata entro un termine fissato dal bando di gara: così facendo la delibera chiarisce che dovranno essere stabilite le modalità di indennizzo del concessionario oggetto della caducazione della concessione.

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