Punti di Vista | Ing. Giuseppe Cersosimo, Interbau srl

Riqualificare con il Superbonus: difficoltà incontrate, richieste per il futuro

La normativa del Superbonus 110%, introdotta nel maggio del 2020 con il Decreto Rilancio 34/2020 ha trovato la completa definizione nel mese di Agosto 2020 con i decreti attuativi Mise per l’Ecobonus e Mit per il Sismabonus, ed è stata via via aggiornata e semplificata fino alla recente approvazione della Cila Superbonus. A un anno dall’operatività della norma ripercorriamo i problemi che le imprese hanno affrontato e come si sono organizzate per vincere la sfida della ripresa

Fino ai primi mesi del 2020 non erano molte le imprese che avevano avuto modo di lavorare con l’Ecobonus in quanto gli incentivi arrivavano a un massimo del 75% e ancor meno erano quelle che avevano realizzato interventi Sismabonus, nonostante il maggior beneficio fiscale dell’85% (limitatamente al miglioramento di 2 classi di rischio), sia perché i condomini temevano l’invasività delle opere, sia per il maggiore impegno tecnico/economico dovuto alla complessità della progettazione e ai costi necessari per condurre le indagini strutturali e geotecniche.

Queste società hanno potuto cogliere al volo l’opportunità del Superbonus 110% riadattando i contratti alle normative e le incombenze fiscali alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate rielaborando i progetti i cui lavori ancora non erano avviati con le nuove specifiche tecniche imposte dal Mise per l’Ecobonus e a quelle decisamente più semplificate del Mit per il Sismabonus, che riconoscevano il medesimo Bonus del 110%, indipendentemente dal miglioramento della classe di rischio.

Nel giro di pochi mesi anche le imprese che non avevano avuto precedenti esperienze con Eco e Sisma Bonus, grazie all’incessante attività informativa messa in campo da Ance e dalle territoriali sono state in grado di rispondere all’accresciuta domanda.

Il nodo della conformità urbanistica

La maggior parte dei progetti, delle offerte in corso e delle commesse già in portafoglio non potevano tuttavia essere avviati celermente in quanto una delle condizioni ineludibili per usufruire dei Bonus fiscali al 110% era il controllo della conformità urbanistica dell’immobile oggetto dell’intervento, cosa impossibile da verificare in mancanza degli elaborati originari depositati in Comune. Con le amministrazioni a ranghi ridotti per il lockdown, i tempi di attesa per ottenere i progetti depositati all’epoca della costruzione superavano anche i 4 mesi.

Per ridurre l’impatto di questo problema il legislatore è intervenuto nell’ottobre 2020 in sede di conversione del Decreto Agosto con il comma 13-ter che consentiva che per gli interventi ammissibili al Superbonus le asseverazioni sulla conformità e i relativi accertamenti dello Sportello Unico fossero riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici.

Ora, grazie al recente intervento legislativo con il DL 77/2021 – Decreto semplificazioni bis, per avviare i lavori e usufruire dei bonus non è più necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile ma è sufficiente indicare nell’apposito modello Cila Superbonus (approvato il 4.8.2021) gli estremi del titolo edilizio originario o una dichiarazione che l’immobile è stato realizzato prima del 1967, e la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.

L’offerta degli istituti di credito

In assenza della quota a carico del Condominio Eco-bonus al 75% e Sisma-bonus all’85% con cui le imprese si erano finanziate l’avvio dei cantieri prima dell’avvento del Superbonus 110%, diventava fondamentale attivare il ricorso al credito bancario.

Nonostante i principali Istituti di credito avessero annunciato già da Agosto 2020 di essere pronti ad erogare prestiti ponte per finanziare i contratti e acquistare i crediti d’imposta generati con i Sal, in realtà fino al gennaio 2021, anche in presenza di controllo positivo della documentazione richiesta, non formalizzavano ancora i relativi contratti-tipo di finanziamento e/o di cessione del credito d’imposta.

Gli Istituti di Credito non solo erano restii a finanziare le imprese edili reduci da anni di crisi ma erano anche timorosi delle ripercussioni di eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla formazione del credito d’imposta.

In realtà la norma sul Superbonus è concepita proprio per evitare che sul cessionario gravi alcuna responsabilità altrimenti i crediti d’imposta non circolerebbero; infatti, il credito esistente sul cassetto fiscale è già filtrato dai seguenti passaggi:

  1. verifiche automatiche del software Agde per l’invio della Comunicazione;
  2. dal commercialista che inviando la comunicazione appone il visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per accedere ai bonus;
  3. dal progettista e dal direttore dei lavori con l’attestazione di congruità degli importi;
  4. apposite Assicurazioni dei professionisti.

Questi timori si ripercuotevano sull’avvio dei cantieri tanto che un sondaggio  effettuato da Ance tra fine marzo e inizio aprile su un campione di 200 imprese associate (https://www.sisma-bonus.com/superbonus-110-sondaggio-tra-le-imprese-ance/#more-4825) rilevava che circa il 70%, riscontrando tempi di attesa superiori ai 3 mesi erano alla fine costrette a rinunciare ai prestiti-ponte.

Delusione anche per la cessione del credito dove la maggior parte degli intervistati registrava tempi di attesa superiori ai 45 giorni e, in generale, per la scarsa reattività con cui gli istituti di credito rispondevano alla domanda di finanza per gli interventi agevolati con il Superbonus: secondo il 70% delle imprese questo si traduceva in un mancato incremento di fatturato valutato tra il 30 e il 150%.

La maggioranza delle imprese segnalava di aver avuto difficoltà a usufruire delle piattaforme software messe a disposizione dagli istituti di credito per la gestione della documentazione per usufruire del Superbonus tanto che una buona parte si orientava verso altre soluzioni come accordi con Esco in qualità di general contractor oppure si rivolgeva a istituti che operavano solo in qualità di cessionari del credito d’imposta; questi, ritenendo correttamente di non avere alcuna responsabilità sul processo di formazione del credito d’imposta, non pretendevano di verificare la relativa documentazione, con il risultato di rendere decisamente più veloce ed economica la cessione e la conseguente liquidazione dell’importo.

Incremento dei costi e crisi dei materiali

Il blocco della produzione dei materiali durante tutto il periodo del lockdown e l’impennata della domanda a seguito della ripresa in tutto il mondo, ha causato non solo un incremento dei costi ma, in particolare per gli isolanti termici, la crisi dell’offerta. Molti cantieri hanno subìto un fermo dei lavori per tale motivo mentre per quelli non ancora intrapresi le imprese si vedono costrette a ordinare e pagare in anticipo di 2, 3 mesi le forniture. Per alcuni materiali isolanti i produttori, per mancanza della materia prima, sono costretti a chiudere gli stabilimenti e rifiutano gli ordini.

Transizione green e proroga del Superbonus

Considerati i ritardi subiti per i motivi descritti e quelli che si subiranno in futuro per la mancanza delle materie prime, è evidente che se davvero si vuole affrontare la transizione green, il governo dovrà necessariamente concedere tempi decisamente più ampi rispetto alla scadenza del 2022: solo con una programmazione di ampio respiro imprese, produttori e progettisti potranno mettere in campo le risorse necessarie per far fronte alla domanda di riqualificazione stimolata dal Superbonus.

testo di Ing. Giuseppe Cersosimo, Interbau srl

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