Agenzia dell’Entrate | Classificazione ruderi

Ruderi, precisazioni sull’iscrizione al catasto

I ruderi possono essere iscritti al catasto solo per l’identificazione ma non viene loro attribuita nessuna rendita catastale se il degrado è tale da non produrre reddito e non vi sono collegamenti a impianti luce, gas e acqua.

La precisazione contenuta nella nota n. 29440/2013 pubblicata dalla Direzione centrale Catasto dell’Agenzia delle Entrate specifica che: non vi è nessuna attribuzione di vendita catastale se il degrado dei ruderi è tale da non produrre reddito e non vi sono collegamenti a luce, acqua e gasI ruderi possono essere iscritti al catasto solo per l’identificazione, con indicazione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso ma non viene loro attribuita nessuna rendita.

Alla denuncia al Catasto di unità collabente o rudere deve essere allegata un’apposita autocertificazione attestante l’assenza di allacciamento alle reti di servizi pubblici dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua potabile.
Per questi immobili sussiste la possibilità e non l’obbligo dell’aggiornamento dei dati catastali. I tecnici, di prassi, sottolineano nello specifico che i ruderi, classificati come unità collabenti nella categoria F/2 sono tali se privi della copertura e della struttura portante ma anche se delimitati da muri che non abbiamo almeno l’altezza di un metro.
Le condizioni di degrado devono essere tali da renderli incapaci di produrre reddito. Poiché secondo i tecnici dell’Agenzia delle Entrate questi immobili possono essere iscritti al catasto solo per l’identificazione, con l’indicazione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, non viene loro attribuita nessuna rendita.
Ai fini delle dichiarazioni di unità collabenti è quindi necessario che il professionista predisponga la dichiarazione su incarico della committenza e svolga una specifica relazione (datata e firmata) riportante lo stato dei luoghi con particolare riferimento alle strutture e alla conservazione del manufatto che dev’essere rappresentato tramite documentazione fotografica con allegata l’autocertificazione resa dall’intestatario dichiarante ai sensi degli articoli 47 e 76 del dpr 28/12/2000 n. 445 attestante l’assenza di allacciamento delle unità alle reti dei servizi pubblici.
I tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno riaffermato che l’iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale con la conseguenza che la stessa categoria non è ammissibile quando l’unità immobiliare risulta ascrivibile in altra categoria catastale, ovvero non è individuabile e perimetrale.
L’Agenzia dell’Entrate ha anche confermato che l’attribuzione della categoria F/2 a questi ruderi è regolamentata dall’art. 3, 2° comma del decreto del ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998, n. 28.

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