Immobili | Tasse e imposte

Se il compratore dichiara di più…

Nessun accertamento è implicito per il compratore perché non ci sono prove che sia il corretto valore di mercato potendo le valutazioni che l'hanno spinta all'adesione essere le più varie nell'ambito di un giudizio di convenienza.

La Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 80 del marzo di quest’anno ha sentenziato che l’ammissione al fisco da parte del compratore di aver pagato un terreno più di quanto dichiarato dal venditore non implica l’accertamento in capo a quest’ultimo di quanto intascato in nero.
Per procedere sul venditore servono ulteriori elementi.

 Il caso. Si tratta del caso di una contribuente alla quale è stata inviata la contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate della mancata dichiarazione della plusvalenza avuta dalla vendita di un terreno edificabile. Infatti, rispetto a un valore di perizia, di 55mila euro, il terreno era stato venduto per dichiarazione della parte venditrice a 55.399 euro. La parte acquirente invece, accertata sempre dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’imposta di registro, ha riconosciuto un valore di 70mila euro.
Così si è innescata la modifica per l’Irpef e il successivo adattamento alla tassazione separata, anche per la venditrice. La signora contestata ha così impugnato l’atto sostenendo che si è fatto riferimento a un prezzo di vendita dal valore derivante da un accertamento con adesione.
L’Agenzia seguiva l’orientamento legittimatorio della Cassazione che ha consentito l’identificazione del valore di mercato con il corrispettivo qualora abbia natura di presunzione grave, precisa e concordante.

La Corte Tributaria non è stata però d’accordo e ha così sentenziato: «Il fatto che la parte acquirente abbia ritenuto di accedere a un accertamento in adesione non significa affatto che questo valore sia il corretto valore di mercato potendo le valutazioni che l’hanno spinta all’adesione essere le più varie nell’ambito di un giudizio di convenienza che riguarda solo lei.
Anche perché nelle compravendite immobiliari il venditore tende tipicamente a disinteressarsi delle vicende della controparte, incluse quelle tributarie, successive all’atto. Da qui, in assenza di ulteriori elementi probatori, l’annullamento della contestazione impugnata e la condanna dell’Agenzia alle spese di lite».

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here