Corte di cassazione | Studi di settore

Se l’attività non è continuativa non si applica lo studio di settore

Il professionista che dimostra l’episodicità della propria attività lavorativa non deve ricadere sotto gli studi di settore. È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha così respinto l’accusa della Ctr.

Il principio sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 13773 del 31 maggio 2013 rende inapplicabili gli studi di settore al professionista che prova, in sede di contraddittorio, l’«episodicità» della sua attività.
Tale sentenza offre la possibilità di sfuggire agli studi di settore nel caso in cui l’attività non sia continuativa: gli standard sono superabili con delle presunzioni semplici.

La Corte di cassazione ha così respinto la decisione della Commissione Tributaria che aveva convalidato l’accertamento spiccato dal fisco a carico di un professionista il cui reddito si era discostato molto dagli studi di settore.
In sentenza la Cassazione ha infatti sottolineato che «in sede di contraddittorio, il quale può avvenire già in fase amministrativa, ma anche e soprattutto nel giudizio, il contribuente potrà in primo luogo dedurre e dimostrare che i parametri utilizzati sono in sé erronei perché sono basati su elementi fattuali non corrispondenti alla realtà o su criteri di elaborazione e di interferenza illogici».
Ne segue che il soggetto potrà quindi chiedere l’annullamento del provvedimento e dedurre e dimostrare che vi è stato un errore operativo nell’applicare i parametri alla sua realtà ovvero dedurre o l’estraneità della propria attività rispetto alla tipologia alla quale quei parametri intendono riferirsi o la sussistenza nella propria attività di caratteri per così dire anormali, cioè di elementi che la diversificano rispetto a quelle in riferimento alle quali è stata individuata la normalità reddituale.
La sentenza della Commissione tributaria non ha dato adeguata motivazione circa le ragioni che hanno indotto a considerare pertinenti i parametri utilizzati per la determinazione presuntiva dei redditi e quindi a non considerare attendibili i ricavi così determinati, malgrado gli elementi di prova offerti dal contribuente circa l’episodicità e marginalità dell’attività di lavoro autonomo svolta e la causa dovrà essere valutata da un’altra sezione della Ctr della Lombardia per la decisione definitiva.

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