Ragioneria dello Stato │ Decreto sblocca debiti

Semplificazione delle procedure di pagamento con residui passivi perenti

La Ragioneria di Stato ha reso noto con circolare 22 alcuni dettagli delle disposizioni attuative del decreto legge 35 soprattutto riguardo i casi di reiscrizione del debito. Gli enti locali potranno accedere alle anticipazioni di tesoreria fino al 30 settembre.

Con la circolare n. 22 del 30 aprile 2013 la Ragioneria generale dello Stato ha rinnovato le disposizioni contenute nella precedente circolare n. 35/2012, semplificando ulteriormente le modalità operative necessarie al rilascio delle certificazioni in presenza di residui passivi perenti che, secondo la contabilità pubblica, rappresentano debiti cancellati dalle scritture contabili per effetto della cosiddetta perenzione amministrativa, ma ancora esigibili dal punto di vista civilistico. In questo caso l’ente debitore, per procedere al pagamento, deve nuovamente stanziare a bilancio le somme occorrenti (si tratta della reiscrizione).

La circolare semplifica le procedure per il rilascio delle certificazioni dei crediti relativi a somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, ma i tempi per il pagamento si allungano con possibili penalizzazioni per i creditori.
La pubblicazione della circolare n. 22 è stata necessaria in seguito alle modifiche introdotte dal decreto 35/2013 (sblocca debiti) che ha previsto l’obbligatoria gestione dell’attività di certificazione sulla piattaforma elettronica.
I casi di reiscrizione. Il dpr 270/2011 (Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello stato dei residui passivi perenti) permetteva al creditore di presentare alla pa debitrice un’istanza di pagamento: la circolare n. 22 precisa che, se non si è ancora provveduto a dar corso alla procedura di richiesta di reiscrizione, il creditore ha la facoltà di ritirare l’istanza e chiedere il rilascio della certificazione.
Se invece l’amministrazione, dando seguito all’istanza di pagamento del creditore, ha già provveduto a inoltrare ai competenti uffici la richiesta di reiscrizione, il rilascio della certificazione è subordinato all’esito di una verifica sullo stato del procedimento della stessa.
Nel dettaglio, se la richiesta risulta essere già inserita in uno schema di decreto di variazione di bilancio, all’amministrazione è vietata l’emissione di una certificazione sulla quota relativa al residuo passivo perente perché per lo stesso credito risulta essere già in essere una procedura di pagamento.
Tempi di pagamento. La circolare ha precisato che il termine di scadenza del pagamento della certificazione dovrà essere pari a 12 mesi dalla data dell’istanza di certificazione come previsto dal dm 22 maggio 2012. Questo, potrebbe penalizzare i creditori che sceglieranno di cedere il credito a un intermediario.
Casi particolari. In alcuni casi deve essere indicata una data antecedente: il termine di scadenza può essere inferiore ai 12 mesi nel caso in cui norme o provvedimenti particolari prevedano un termine di pagamento perentorio del credito. Al fine di non esporre gli enti a sanzioni o provvedimenti di riscossione coattiva, il suddetto termine è da considerarsi quale data di scadenza di pagamento della certificazione. Inoltre, nel caso in cui le scadenze di pagamento dei certificati dovessero ricadere nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno successivo alla loro emissione, la data di scadenza dovrà essere anticipata al 30 novembre.
Monitoraggio delle certificazioni. L’apposizione di un termine di pagamento comporta che le amministrazioni statali svolgano una programmazione delle scadenze delle certificazioni in maniera efficiente, anche ai fini della programmazione relativa all’utilizzo delle disponibilità dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti. È inoltre previsto un monitoraggio ex ante del numero e del valore delle certificazioni su impegni perenti che potenzialmente saranno successivamente rilasciate e sarà anche necessario controllare tutte le certificazioni cartacee rilasciate dalle amministrazioni utilizzando la cosiddetta procedura ordinaria prevista dalla disciplina previgente.
Enti locali. L’art. 1, comma 9, del dl 35/2013 (sblocca debiti) elevando il limite ordinariamente fissato a 3/12 dall’art. 222 del Testo Unico enti locali (Tuel) ha previsto che fino al 30 settembre 2013 gli enti locali possano richiedere anticipazioni di tesoriera entro i 5/12 delle proprie entrate correnti. La norma si applica a tutti gli enti locali, non solo a quelli soggetti al Patto incluse le province, i comuni, le unioni di comuni.
L’utilizzo dell’anticipazione può essere sia alternativo che cumulativo rispetto alla richiesta di liquidità che gli enti locali potevano presentare alla Cassa depositi e prestiti per far fronte ai propri debiti pregressi.
Gli enti che non avessero fatto domanda entro il 30 aprile scorso potranno comunque ricorrere alla domanda di anticipazioni di tesoreria e agli stessi enti non è chiusa la possibilità di accedere al secondo riparto del fondo statale, previsto entro il prossimo 31 ottobre limitatamente alla quota accantonata del 10%.
Inoltre possono ricorrere alla maggiore anticipazione di tesoreria anche gli enti che hanno presentato richiesta alla Cdp. Le due misure sono sovrapponibili anche in riferimento alle spese sostenibili poiché le risorse ottenute possono essere utilizzate sia per pagare debiti di parte corrente, sia di parte capitale. Si attende adesso l’entrata in vigore del decreto 35.
Scarica la circolare completa >> 

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