Consiglio di Stato | Pronuncia n. 3266

Senza l’invito non risulta la trasparenza della gara

Il mancato invito a presenziare alla seduta pubblica di apertura delle buste di una gara pubblica viola il principio di trasparenza. Nel caso esaminato dai giudici era accaduto che la stazione appaltante non avesse inviato la comunicazione via pec del giorno di apertura dei plichi privando così il concorrente della possibilità di partecipare alla seduta pubblica e determinando una lesione del principio di trasparenza.

consiglio-di-stato-targaLa Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 2366 premette che il principio di trasparenza in materia di contratti pubblici è di portata fondamentale e informa profondamente le procedure di gara: il mancato invito a presenziare alla seduta pubblica di apertura delle buste in una gara pubblica viola il principio di trasparenza e non necessita della prova dell’avvenuta manipolazione della documentazione.

La rilevanza della violazione del principio di trasparenza «prescinde dalla prova concreta delle conseguenze negative derivanti dalla sua violazione, rappresentando un valore in se, di cui la normativa nazionale e comunitaria predica la salvaguardia a tutela non solo degli interessi degli operatori ma anche di quelli della stazione appaltante».

Nel caso esaminato dalla Quinta Sezione era accaduto che la stazione appaltante non avesse inviato la comunicazione via Pec riguardante il giorno di apertura dei plichi e privando il concorrente della possibilità di partecipare alla seduta pubblica, determinando conseguentemente una lesione del principio di trasparenza.

I giudici del Consiglio di Stato hanno asserito che è sufficiente questa mancanza a ritenere illegittimo il comportamento della stazione appaltante, a nulla rilevando il fatto che si sia poi prodotta una manipolazione della documentazione di gara. In particolare «non spetta all’operatore economico provare che il mancato rispetto del principio di trasparenza abbia prodotto in concreto una manipolazione indebita della documentazione nella disponibilità della commissione di gara».

Il Consiglio di Stato aveva precisato precedentemente che nelle gare d’appalto la pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano intervenute successivamente indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza dell’azione amministrativa.

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