Tar Campania | Sentenza n. 1560/2015

Servizi di punta: vale l’importo complessivo delle gare di progettazione

Secondo i giudici, i servizi devono fare riferimento ad un soggetto, sia mandante o mandatario, di un raggruppamento temporaneo. Il Tar ha anche considerato un profilo relativo ai soggetti che devono possedere il requisito.

Il Tar Campania, con la sentenza n. 1560 del 9 luglio, ha affermato che in una gara di progettazione l’importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito ad ogni servizio. I servizi devono comunque fare riferimento ad un soggetto, sia esso il mandante o il mandatario, di un raggruppamento temporaneo.drawing

Nel particolare, i giudici hanno preso in considerazione la produzione del requisito dei due servizi di punta cui fa riferimento l’art. 263 del dpr 207/2010 per decidere se sia corretta la tesi in base alla quale i concorrenti avrebbero dovuto dimostrare lo svolgimento dei servizi per un importo (quantificato nello 0,60% del valore delle opere da progettare) riferibile ad ognuno dei servizi relativi alle categorie di lavori messi a gara e individuate nel bando oppure se tale importo dovesse essere riferito ai due servizi complessivamente considerati. Il Consiglio di Stato ha asserito che la lettura della norma tesa a riferire il valore ad ognuno dei due servizi sarebbe eccessivamente penalizzante per la concorrenza e pertanto è stato ritenuto che, in base all’art. 263, comma 1, lett. c del Regolamento del codice dei contratti pubblici (dpr 207/2010), la somma dei due servizi di punta debba rappresentare lo 0,60 volte il requisito richiesto e non che ciascuno dei due servizi debba rappresentare tale quota.

Il Tar ha anche considerato un ulteriore profilo relativo ai soggetti che devono possedere il requisito. Nel caso della sentenza, nessuno dei professionisti facenti parte del raggruppamento aveva esercitato interamente i due servizi di punta. Secondo i giudici, il raggruppamento avrebbe dovuto essere escluso perché è stato violato il principio della non frazionabilità dei due servizi di punta in capo ad un solo soggetto del raggruppamento temporaneo. Questo requisito, secondo i giudici, risponde all’interesse che vi sia un livello minimo di capacità per la partecipazione alle gare d’appalto, ovvero all’interesse a non polverizzare eccessivamente i requisiti di partecipazione, interesse sotteso alla normativa interna, la quale vuole evitare che la riunione d’imprese si traduca in uno strumento elusivo delle regole impositive di un livello minimo di capacità.

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