Ministero Sviluppo economico-imprese | Accordi di programma

Sgravi fiscali a chi investe in bonifiche

Le agevolazioni sono sotto forma di credito d’imposta a favore di imprese che hanno sottoscritto accordi di programma e che acquistano beni strumentali tesi a favorire la bonifica e la messa in sicurezza di siti inquinati e ad alto rischio ambientale, insieme alla riconversione industriale.

Il decreto direttoriale del 18 maggio della Direzione agli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico ha previsto che vi sono agevolazioni sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma che acquistano beni strumentali tesi a favorire la bonifica e la messa in sicurezza di siti inquinati di interesse nazionale, aree industriali e siti ad alto rischio ambientale e la loro riconversione industriale.Bonifica ambientale 3

La procedura di prenotazione delle risorse finanziarie per la concessione del credito d’imposta si articola in due fasi:

  • la prima riferita all’assegnazione programmatica delle risorse per ciascun accordo di programma
  • la seconda riferita all’effettiva prenotazione di risorse finanziarie per ciascuna impresa e per singola unitĂ  produttiva.

Sono ammesse… Ammesse all’agevolazione sotto forma di credito d’imposta le imprese che operano nell’ambito di unità produttive ubicate in siti di interesse nazionale. Le unità produttive devono essere indicate negli accordi di programma o negli atti integrativi attestanti la successiva adesione agli stessi da parte delle imprese, cosicché ciascun programma di investimento da agevolare sia riconducibile ad una sola unità produttiva.
Le imprese che vogliono accedere al credito d’imposta devono essere già costituite e iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma. Nel caso di imprese estere, le stesse devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo Registro delle imprese, potendo questi soggetti dimostrare la disponibilità di almeno un’unità produttiva sui territori dei siti inquinati alla data di presentazione dell’istanza di concessione dell’agevolazione (come previsto dal regolamento generale di esenzione).

Istanze di concessione. A seguito della realizzazione degli investimenti, le imprese che hanno ricevuto comunicazione dell’avvenuta prenotazione del credito d’imposta possono presentare alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero specifica istanza di concessione delle agevolazioni redatta secondo lo schema cui fa riferimento l’allegato 3 a) al decreto in commento.
L’istanza dev’essere presentata all’indirizzo pec dgiai.div06@pec.mise.gov.it in formato .p7m a seguito di sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell’impresa beneficiaria. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale, dev’essere trasmessa copia della procura e del documento d’identitĂ  in corso di validitĂ  del soggetto che la rilascia. L’istanza dev’essere corredata da apposita certificazione resa, utilizzando lo schema cui fa riferimento l’allegato 3 b), dal soggetto incaricato della revisione legale oppure dal presidente del collegio sindacale. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una societĂ  di revisione legale dei conti.

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