Il dlgs n.151/2015 relativo a «disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione di procedure e adempimenti a carico di imprese e cittadini e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità» in attuazione della legge n.183/2014 detta «Jobs act», arricchisce di nuove previsioni l’impianto sanzionatorio del Testo Unico sicurezza. A spiegarlo tra l’altro la circolare n.19/2015 del Fondazione dei consulenti del lavoro.
Vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione qualora la violazione riguardi più di 5 lavoratori o addirittura un triplicazione dell’importo a fronte di una violazione che si riferisca a più di 10 lavoratori.
La nuova divisione fa riferimento a:
- mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. La sanzione prevista è solo quella dell’ammenda da 2000 a 4000 euro,
- mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza lavoro: la sanzione prevista è l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1200 a 5200 euro,
- mancata o inadeguata formazione di dirigenti e preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: la sanzione prevista è l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1200 a 5200 euro,
- mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza: la sanzione prevista è l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1200 a 5200 euro,
- mancata o insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro: la sanzione prevista è l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1200 a 5200 euro.