Ministero del lavoro | Salute e sicurezza

Sicurezza: un’azienda su due è irregolare

Dal ministero del Lavoro e dagli enti di previdenza di competenza, anche a fronte di una diminuzione del lavoro nero rispetto all’anno scorso, è emerso che in Italia 21mila lavoratori sono totalmente in nero. In materia di sicurezza dal 1 luglio le ammende e le sanzioni sono salite del 9,6%.

Il bilancio dei controlli effettuati dal ministero del Lavoro e dagli enti di previdenza nei primi tre mesi dell’anno hanno portato all’ispezione di 65.589 aziende, il 62% delle quali è risultata irregolare. Insomma, siamo di fronte a un triste primato: un’azienda su due è irregolare e 21mila lavoratori sono totalmente in nero.

Il dato è emerso durante la presentazione dei risultati della attività d’ispezione contro il lavoro irregolare svoltasi presso la sede del ministero. Nel ribadire l’impegno per il raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2013 (240.000 ispezioni) al ministero sono state ricordate le misure contenute nel dl 76/2013 appena approvato, tra cui l’importanza attribuita alla tutela dei lavoratori sotto il profilo della regolarità contrattuale e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il decreto prevede che la rivalutazione del 9,6% delle sanzioni in caso d’irregolarità sia in parte utilizzata per progetti e azioni rivolti alla sicurezza. Tra i risultati del primo trimestre, si rileva una diminuzione del lavoro nero (-8% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente) con l’accertamento di 21.866 lavoratori totalmente sommersi.
Maglia nera: l’edilizia
Per quanto riguarda l’incidenza del lavoro irregolare per settore, la maggiore concentrazione si conferma nell’edilizia (55% delle aziende ispezionate). Tra le varie tipologie di violazione, le forme di «decentramento produttivo» irregolare (appalto e somministrazione illecita) raggiungono i livelli più preoccupanti con 4.900 violazioni (+96% degli illeciti rilevati rispetto all’analogo periodo dell’anno 2012). Segue l’utilizzo distorto di forme contrattuali (come collaborazioni a progetto, partite Iva, associazioni in partecipazione) che interessano 5.227 lavoratori (+84%).
Sotto controllo anche la formazione
Il ministero del Lavoro nella circolare n. 25/2013 ha specificato che per quanto concerne i fondi interprofessionali l’organizzazione, la gestione e la rendicontazione sono gli aspetti principali su cui si basa l’attività di verifica dei fondi. L’attuazione e la rendicontazione delle attività formative, invece, sono gli aspetti di controllo (a campione) dei progetti finanziati dai fondi.
La circolare ha fornito precisazioni in materia di sistema dei controlli che riguardano i fondi interprofessionali a seguito di numerose richieste di chiarimento. A tale proposito il Ministero ha ribadito che la funzione di vigilanza si esplica, da un lavoro, attraverso il controllo sull’adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo istituiti dai singoli fondi effettuando una verifica sul sistema organizzativo e sulle procedure adottate e dall’altro ha specificato che la vigilanza si esplica attraverso una verifica (sempre a campione) sui piani formativi finanziati. La prima tipologia di controlli, spiega il Ministero, riguarda:

  • l’organizzazione, in ordine all’adeguatezza del modello organizzativo rispetto alle attività da svolgere e alla segregazione delle funzioni nell’ambito del fondo;
  • la gestione, in cui obiettivo dell’analisi è verificare se il fondo abbia adottato un insieme di procedure operative di attuazione, gestione e controllo idonee allo svolgimento delle attività formative e al raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di programmazione;
  • la rendicontazione, tesa a valutare se, attraverso l’analisi delle rispettive procedure, il fondo sia in grado di dimostrare una situazione veritiera e corretta delle risorse finanziarie assegnate.

Per quanto concerne le attività formative finanziate dai fondi il controllo riguarda l’attuazione degli interventi formativi coerenti con il piano formativo approvato dal fondo.
Da luglio sanzioni in salita
Ora per gli inadempimenti sulla sicurezza vi saranno sanzioni più salate: infatti le ammende aumentano del 9,6% per le violazioni commesse dal 1° luglio. A precisarlo è il ministero del Lavoro nella nota n. 12059/2013.
Dimenticare di effettuare la valutazione dei rischi costa oggi al datore di lavoro l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro e fino al 30 giugno la multa è stata da 2.500 a 6.400 euro.
Tra le varie modifiche normative introdotte, il decreto ha modificato il comma 4-bis dell’art. 306 del Testo Unico – Sicurezza (dlgs n. 81/2008) che ora stabilisce che: «le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia d’igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%».
Il Ministero ha spiegato che la norma individua in un decreto direttoriale lo strumento per la rivalutazione quinquennale di ammende e sanzioni pecuniarie e permette l’immediata applicazione della rivalutazione, dal 1° luglio, in quanto già fissata nella misura del 9,6%. Tutte le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal Testo Unico – Sicurezza nonché da altre normative, riferite a violazioni commesse dal 1° luglio, sono dunque incrementate del 9,6%.
Leggi anche: Si alla Sicurezza, No alle Sanzioni>>

Le nuove sanzioni
Fino al 30 giungno Dal 1 luglio
A carico del datore di lavoro
Non effettuare la valutazione dei rischi o non elaborare il relativo documento Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Arresti da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.
Incompleta elaborazione del documento di valutazione dei rischi Ammenda da 2.000 a 4.000 euro o da 1.000 a 2.000 Ammenda da 2.192 a 4.384 euro o da 1,096 a 2.192
A carico del datore di lavoro e del dirigente
Non consegnare il documento di valutazione rischi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Arresto fino a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro Arresto fino a quattro mesi o ammenda da 822 a 4.384
A carico del medico competente
Mancata trasmissione annuale di dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro Sanzione amministrativa da 1.096 a 4.384
A carico dei lavoratori
Rifiutare, senza giustificato motivo, la designazione alla gestione delle emergenze Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a657,60 euro

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