Procedure semplificate | Sistri

Sistri: nessun obbligo di versamento entro il 30 giugno

Una comunicazione del ministero dell’Ambiente pubblicata sul portale del Sistri informa che non c’è obbligo di versare il contributo entro fine mese per le imprese che secondo la normativa non sono più tenute ad aderire al tracciamento telematico dei rifiuti.

Un comunicato del ministero dell’Ambiente (pubblicato anche sul portale istituzionale del Sistri >>) precisa che non c’è nessun obbligo di versamento del contributo Sistri entro il 30 giugno per le imprese che secondo la vigente normativa non sono più tenute ad aderire al sistema di tracciamento telematico dei rifiuti e non vi aderiscono volontariamente. Questo anche se a tale data ancora non è stata avviata la procedura di cancellazione dal sistema.Discarica

Soggetti interessati. Secondo la nota, procedure e modalità semplificate per l’annullamento delle iscrizioni e la restituzione dei dispositivi informatici ricevuti in comodato saranno definite con un’ulteriore comunicazione dopo aver sentito le considerazioni delle associazioni di categoria. Ad essere interessate dall’esonero in parola sono sia i soggetti non più obbligati al Sistri (in virtù del decreto legge 101/2013) sia le imprese e gli enti individuati dal decreto ministeriale del 24 aprile scorso.
Rientrano nel primo novero di soggetti (e salve le eccezioni per gli operatori della Regione Campania) i produttori e i gestori di rifiuti non pericolosi. Rientrano nel secondo novero di soggetti enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non stoccano i propri rifiuti ed appartengono ad una di queste categorie:

  • enti e imprese con numero di dipendenti inferiore a 10 che producono esclusivamente rifiuti da:
    attività di demolizione
    attività di costruzione
    attività di scavo
    lavorazioni artigianali
    lavorazioni industriali
    attività commerciali
    attività di servizio
    attività sanitarie
  • imprese agricole ex articolo 2135 cc ed ex dlgs 4/2012 che conferiscono a particolare circuito di raccolta.

Per tutti gli altri soggetti obbligati al Sistri o aderenti in modo facoltativo la scadenza del 30 giugno rappresenta invece, in deroga all’ordinaria scadenza per il pagamento del contributo fissata nel 30 aprile di ogni anno dal decreto ministeriale 52/2011, il termine per versare in contributo riguardante l’anno in corso (secondo la proroga stabilita dal dm del ministero dell’Ambiente del 24 aprile di quest’anno).

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