Agenzia delle entrate | In attesa di ulteriori semplificazioni

Slitta al 15 ottobre la comunicazione beni ai soci

L’amministrazione finanziaria ha confermato con il provvedimento n. 2013/37550 del 25 marzo 2013 lo slittamento della scadenza prevista per il 2 aprile al prossimo 15 ottobre con grande soddisfazione da parte di imprese e professionisti.

Da più parti sono arrivati commenti positivi, in particolare dalle imprese e dai professionisti che avevano sottolineato la necessità di questo slittamento.

Per Claudio Carpentieri portavoce Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa): «Il provvedimento di proroga era necessario perché a causa della mancanza di chiarezza circa le modalità con cui adempiere negli oneri previsti siamo del tutto impreparati».

Andrea Trevisani, responsabile fiscale Confartigianato, commenta: «Ora si aspettano le semplificazioni su alcuni nodi centrali che abbisognano di una razionalizzazione basata su tre punti fondamentali: l’accorpamento delle comunicazioni, semplificazione di queste e adempimento annuali, in modo da evitare continui invii nel corso dell’anno».

Questi i commenti dei vertici delle due categorie dell’artigianato rispetto alla decisione della proroga che è stata presa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate motivando il provvedimento con l’esigenza di una valutazione delle proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione.
Il rinvio del termine è pertanto funzionale alla definizione del confronto in atto con le associazioni di categoria. I problemi applicativi e altre pratiche contemporanee da espletare da parte delle imprese avevano infatti sollevato critiche che avevano richiesto una revisione delle regole.

Il percorso. La disciplina dei beni ai soci, prevista all’art. 2, del dl 138/2011, ha visto piena attuazione grazie al provvedimento del 16 novembre 2011 che ha stabilito la scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento al 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento.
Con un ulteriore provvedimento che l’ha poi prorogata per l’anno di monitoraggio 2011 al 15 ottobre 2012. Il termine del 31 marzo 2012, previsto al punto 3.5 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, già prorogato al 31 marzo 2013, viene ancora ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2013.
Il rinvio è motivato dall’esigenza di valutazione, da parte dell’Agenzia, delle proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle due informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione. Il rinvio del termine è, pertanto, funzionale alla definizione del confronto in atto con le associazioni di categoria.

I dubbi. L’Agenzia, entro la nuova scadenza, dovrebbe fornire gli attesi chiarimenti e il nuovo tracciato o modello.
In particolare sulla questione finanziamenti e versamenti ricevuti dalla società che va spiegata al più presto. Se nella Circolare n. 24/E del 15 giugno 2012 l’Agenzia non si è espressa, lo ha invece fatto nella Circolare 25/E del 19 giugno 2012 chiarendo che finanziamenti e capitalizzazioni vanno comunicati per intero, senza contare che siano essi connessi o no al beneficio di un bene concesso in uso.
L’art. 2 comma 36-septiesdecies li ha richiamati stabilendo che l’amministrazione ne terrà conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, durante l’attività di controllo.
I possibili versamenti da parte dei soci a titolo di aumento di capitale sarebbero da escludere, vista la loro registrazione con atto pubblico dinanzi al notaio. Infatti il fisco è già in possesso di queste informazioni e richiederle andrebbe a ledere il principio che sostiene che i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso dell’erario e degli enti previdenziali, ovvero, che da questi possono essere direttamente acquisite da altre amministrazioni.
Tra l’altro dovrebbero essere ridotte le richieste di dati per la dichiarazione riferita a due anni fa (anno per il quale le norme non erano ancora applicabili), introducendo un eventuale esonero da sanzioni per quegli elementi che la società non è in grado di ricostruire, date anche le difficoltà di ricostruzione dello storico relativo a tali voci.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here