Subito operativa la disposizione dettata dal ministero del Lavoro, su risposta a interpello del Consiglio nazionale dei consulenti al lavoro che determina validità del Durc rilasciato alle società di capitali anche se sono presenti irregolarità per qualcuno dei soci.
Il Consiglio nazionale dei consulenti al lavoro ha richiesto formalmente con istanza d’interpello al ministero del Lavoro e alla direzione Inps delucidazioni in merito al caso di richiesta di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) da parte di una società di capitali.
Tale rilascio pregiudicherebbe il controllo contributivo di tutti i componenti della società e si chiede appunto se le eventuali irregolarità del singolo socio possa causare il veto al rilascio del documento anche se la società risulta regolare.
Il ministero del Lavoro in risposta alla richieste di delucidazione poste dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha definito con comunicazione 2/13 che in materia di verificabilità della regolarità contributiva nelle società di capitali, le eventuali irregolarità pregresse a carico dei singoli soci non devono condizionare il rilascio del Durc.
Ciò a risoluzione dei tanti casi di richieste di regolarità contributiva che restano bloccate nelle sedi Inps perché arrivano da società, regolari dal punto di vista contributivo ma con la presenza di debiti individuali dei soci a volte per cifre irrisorie. La risposta enunciata dal ministero del Lavoro in collaborazione con la direzione Inps generale si basa su principi generali del diritto che sancisce la differenza tra persona fisica e persona giuridica.
Società di capitali e autonomia dei soci. La sede Inps ha di conseguenza precisato quali siano gli adempimenti e le verifiche da espletare in fase di analisi per il rilascio del Durc.
In particolare nei casi di società di capitali, ovvero insieme di persone giuridiche caratterizzata dall’autonomia patrimoniale, società determinata dalla separazione tra capitale sociale e patrimonio personale dei soci, il controllo dei versamenti contributivi va effettuato sulla contribuzione dei datori di lavoro per i dipendenti e i committenti che occupano collaboratori continuativi senza includere la posizione dei singoli soci: in tale società di fatti ogni socio, essendo titolare di un proprio patrimonio autonomo, risponde delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio.
Ne segue che i creditori della società non possono rivalersi sul personale patrimonio del socio e che il socio non può essere oggetto di verifica ai fini del Durc societario.
Ugo Ciacci