Legge di Stabilità / Incentivi alla mobilità

Soluzione a metà per i contratti di solidarietà

La legge di Stabilità per il 2013 ha prorogato di un anno (ovvero fino al 31 dicembre prossimo) soltanto le agevolazioni per i contratti di solidarietà difensivi a favore delle imprese escluse dalla cassa integrazione straordinaria rivolta alle aziende che hanno meno di 15 dipendenti.

La legge di Stabilità per il 2013 ha prorogato di un anno (ovvero fino al 31 dicembre prossimo) soltanto le agevolazioni per i contratti di solidarietà difensivi a favore delle imprese escluse dalla cassa integrazione straordinaria rivolta alle aziende che hanno meno di 15 dipendenti (ma non ha prorogato la possibilità per i lavoratori delle stesse imprese di iscriversi alle liste di mobilità ai fini di un eventuale assunzione incentivata).Il tutto si evince dalla legge n. 228/2012. La proroga delle misure incentivanti è prevista dall’articolo 1, comma 405 della Legge di stabilità per il 2013.
In particolare, la norma proroga per tutto l’anno le disposizioni dei commi 14, 15, 16 del dl n.185/2008 e il primo decreto anticrisi, prevedendo le relative coperture finanziarie.
Si tratta delle misure relative ai contratti di solidarietà difensivi che possono esser così stipulati dalle imprese fino al 31 dicembre prossimo.
Questi contratti si sostanziano in accordi tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali, finalizzati alla riduzione dell’orario di lavoro praticato in azienda allo scopo di evitare (o limitare) i licenziamenti mediante l’utilizzo più razionale della forza lavoro.
Da notare che per la durata delle riduzioni i lavoratori sono assistiti dalle integrazioni salariali. I contratti di solidarietà (che beneficiano di determinate agevolazioni) hanno una durata complessiva variabile tra 12 e 24 mesi ma possono essere oggetto di proroga per ulteriori 24 mesi. Nel caso di regioni del Sud Italia, la proroga è di 36 mesi.
Liste di mobilità. La disciplina dei contratti di solidarietà riguarda anche le imprese escluse dal campo di applicazione della cassa integrazioni guadagni straordinaria (Cigs) comprese quelle artigiane anche se con meno di 16 dipendenti.
Con riferimento a queste imprese, la Legge di stabilità per il 2013 non ha riproposto come avvenuto negli ultimi 10 anni, la proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.
Poiché dipendenti di imprese che occupano meno di 15 unità lavorative, questi lavoratori sono ordinariamente esclusi dal regime delle integrazioni salariali.
Da segnalare che l’iscrizione alle liste di mobilità favoriva i lavoratori nella ricerca della nuova occupazione perché in caso di nuova assunzione riconosceva ai datori di lavoro incentivi contributivi.
In questo modo riconosceva ai lavoratori una sorta di preferenza sulle imprese per la loro assunzione (in virtù dell’attribuzione degli sgravi contributivi). Questa opportunità deve considerarsi terminata lo scorso 31 dicembre (licenziamenti avvenuti entro questa data) fino a quando è stata legittimata dalla Legge di Stabilità del 2012 (art.33 comma 23): e questo nonostante la Legge di Stabilità per l’anno in corso ha provveduto a rifinanziare il fondo destinato agli incentivi contributivi. (g. fe.)

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