Corte di Cassazione | Termini dei permessi

Sono fuori legge le opere non completate nell’arco di 3 anni

Questo perché la competente amministrazione all’atto del rilascio del permesso di costruire indica anche i termini fissati per l’inizio e il termine delle opere oggetto di ristrutturazione.

La III Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1152 in materia di termini prefissati per i lavori edilizi ha stabilito che sono illegittimi i lavori edilizi che non sono stati iniziati entro il termine di 1 anno dal rilascio del permesso e non sono stati completati entro il triennio successivo, in quanto la competente amministrazione all’atto del rilascio del permesso a costruire indica i termini fissati per l’inizio e il termine finale delle opere oggetto di ristrutturazione.

corte di cassazioneI giudici della Corte di Cassazione sottolineano che mentre per quanto concerne l’ultimazione dei lavori questo termine non può essere di regola superiore alla durata di 3 anni dall’inizio delle opere, per dare inizio a queste il titolare del permesso è onerato ad attivarsi entro un anno dal rilascio del permesso.

I termini sono suscettibili ad essere prorogati con provvedimento motivato solo in presenza di fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del titolare.
Come è rilevato dalla giurisprudenza occorre precisare che nel vigente contesto normativo non è ravvisabile la presenza di alcuna norma o principio di diritto che imponga l’emanazione di un provvedimento espresso riguardo la intervenuta decadenza, posto che la legge stessa disciplina in via diretta la durata della concessione e in via tassativa le ipotesi per ottenerne la proroga.
Con la conseguente situazione che la decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio lavori opera di diritto e che il provvedimento pronunciante la decadenza, se adottato, ha carattere meramente dichiarativo di un effetto già verificatasi se, in via diretta in ragione dell’infruttuoso ricorso del termine prefissato.
Ristrutturazione edileA seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 30 del dl n. 69 (decreto del Fare) convertito con legge n. 98 del 2013 ai fini della configurabilità del reato  previsto dall’articolo 44 del dpr n.380/2001 gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nel ripristino e nella ricostruzione di edifici o parti di questi eventualmente demoliti o crollati debbono ritenersi assoggettati al rilascio al necessario permesso a costruire se non è possibile accertare la preesistente volumetria delle opere qualora ricadano, come nel caso in questione, in aree paesaggisticamente vincolate e sono assoggettate all’obbligo di rispettare anche la precedente sagoma degli edifici.

I giudici di Cassazione sostengono che il Tribunale dei Riesame correttamente ha ritenuto che sussistessero gli elementi per la conservazione del sequestro in ragione dell’assorbente motivo dell’intervenuta inefficacia del permesso a costruire.
Non essendo iniziati i lavori nel termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire e non essendo stati gli stessi completati nel termine del triennio, non possono essere stati ritenuti legittimi in quanto non validamente assentiti con un permesso a costruire in corso di validità.

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