Autorità nazionale anticorruzione | Comunicazioni

Specifiche Anac per le attestazioni Soa

In tema di sanzioni sono ancora applicabili quelle per falsa dichiarazione ai fini delle attestazioni Soa delle imprese di costruzioni. Per illeciti commessi durante il periodo transitorio rimane l'obbligo della Soa di dar vita a procedimenti di verifica della documentazione.

nuovo codice appaltiL’Autorità nazionale anticorruzione ha specificato che sono ancora applicabili le sanzioni per falsa dichiarazione (oppure falsa documentazione) ai fini dell’attestazione Soa delle imprese di costruzione.
Le Soa devono comunicare sempre se hanno riscontrato fattispecie sanzionabili ai fini dell’erogazione delle sanzioni.

Con il vecchio Codice le Soa accertavano la sussistenza oggettiva delle false dichiarazioni e dichiaravano la decadenza dell’attestazione segnalando il fatto all’Anac che procedeva all’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle gare.

Questa procedura ora non compare più nel Nuovo Codice perchè si rinvia alle linee guida Anac che dovranno essere attuali entro un anno: rimane il fatto che all’Anac spetta il compito di vigilare sul sistema.

Il comunicato Anac chiarisce che nelle more dell’adozione delle linee guida e della necessaria conseguente revisione del regolamento che disciplina l’esercizio sanzionatorio, l’Autorità ritiene ancora applicabile per i fatti connessi prima dell’entrata in vigore del Nuovo Codice la disciplina dell’articolo 40 comma 9-quater dlgs 163/2006 in ragione dell’applicazione alle sanzioni amministrative de quibus del principio di legalità e di ultrattività di cui all’articolo 1 della legge 689/81.

Per quanto riguarda gli illeciti eventuali commessi durante il regime transitorio rimane l’obbligo delle Soa di avviare i procedimenti di verifica della documentazione e delle dichiarazioni esibite dall’impresa e di comunicazione all’Autorità dell’avvio e degli esiti dei procedimenti.

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