Possono partecipare alle gare d’ingegneria e di architettura solo le società tra professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
A prevederlo è il decreto del ministero dell’Infrastrutture attuativo del Codice degli appalti che ha definito i requisiti per la partecipazione degli operatori economici e dei giovani professionisti in forma singola ho associata nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione.
È stato specificato che nell’atto costitutivo delle Stp dovrà essere indicato l’organigramma aggiornato comprendente i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità.
L’articolo 4 del decreto Ministeriale stabilisce che le società d’ingegneria per la partecipazione alle gare di progettazione dovranno avere almeno un direttore tecnico che collabori alla definizione delle strategie e controlli le prestazioni dei progettisti.
Il direttore tecnico
Il direttore tecnico dovrà possedere una laurea in ingegneria (o architettura) oppure in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società e d’essere abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni.
Il direttore tecnico avrà il compito di controfirmare i progetti ed è responsabile in solido con la società d’ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
Organigramma
Le società d’ingegneria per essere considerate in regola dovranno avere un organigramma aggiornato: dovrà riportare l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizio nell’organigramma, deve essere indicata la struttura organizzativa e le capacità professionali dedicate alla suddetta prestazione di servizi.
Due società d’ingegneria con lo stesso direttore tecnico non potranno partecipare alla medesima gara di appalto.
Laure e diplomi
I professionisti dovranno essere in possesso della laurea in ingegneria o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara. Nelle procedure di affidamento che non richiedono il possesso della laurea e necessario il diploma di geometra (oppure un altro diploma tecnico attinente alla tipologia di servizio da prestare).
I professionisti dovranno essere abilitati all’esercizio della professione, iscritti all’albo professionale oppure in alternativa essere abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea di appartenenza.