Fotovoltaico | Aree vincolate

Tar Piemonte: non necessario il parere della Soprintendenza per il fotovoltaico in aree con vincolo paesaggistico

Per installare il fotovoltaico su tetto in aree sottoposte a vincolo paesaggistico l’autorizzazione della Soprintendenza è necessaria solo in alcuni casi, come negli immobili di pregio e nei centri storici. Attualmente la normativa è contorta e stratificata, cosicché la volontà del legislatore è risultata di difficile interpretazione.

La sentenza n. 194 del 10/12/2014 del Tar del Piemonte ha stabilito che non è sempre necessario il parere positivo della Soprintendenza per installare il fotovoltaico su tetto in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. L’autorizzazione della Soprintendenza è necessaria solo in alcuni casi, come negli immobili di prestigio o nei centri storici. Al contrario è necessaria per il solare termico in aree vincolate.Fotovoltaico su immobile storico

Oggetto del ricorso è l’installazione di un impianto fotovoltaico aderente al tetto in area sottoposta a vincolo. Il richiedente chiedeva l’annullamento dell’atto con cui il comune comunicava la sussistenza del vincolo paesaggistico: i lavori sarebbero potuti iniziare solo dopo l’acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici.
I giudici del Tar Piemonte hanno accolto il ricorso sostenendo che «pur non essendo condivisibile in toto l’assunto della difesa di parte ricorrente, secondo cui, in materia, deve trovare sempre applicazione la procedura semplificata di comunicazione preventiva al comune, senza necessità alcuna di tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, neppure lo è la tesi della difesa erariale, secondo cui, in presenza di qualsivoglia vincolo ex dlgs n. 42/2004, risulta sempre imprescindibile il parere della Sovrintendenza». Per il fotovoltaico, si legge nella sentenza, anche se in area vincolata (come le aree del piano paesaggistico, le fasce di rispetto di 150 metri dai corsi d’acqua e le aree sottoposte a vincolo ambientale generalizzato), non serve il parere della Soprintendenza, a meno che non si tratti delle «ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza» e «i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici».

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