Ministero dell'Ambiente | Semplificazione

Terre e rocce da scavo: gestione semplificata per le imprese

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il dpr che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 8 del dl n. 133 del 12 settembre 2014 convertito in legge n. 164 dell'11 novembre 2014. Il provvedimento assorbe in un testo unico le numerose disposizioni vigenti che disciplinano la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da cavo. Le considerazioni di Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio Nazionale Geometri.
La semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le procedure, anche con meccanismi in grado di superare eventuali elementi d'inerzia da parte degli uffici pubblici sono tra le peculiarità del provvedimento varato dal Consiglio dei ministri.
La semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le procedure, anche con meccanismi in grado di superare eventuali elementi d’inerzia da parte degli uffici pubblici sono tra le peculiarità del provvedimento varato dal Consiglio dei ministri.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica approvato in Consiglio dei Ministri  e ora all’attenzione della Corte dei Conti, introduce nella nostra legislazione un testo di riferimento unico, omogeneo e coerente con la normativa europea, che supera le molte disposizioni vigenti nella gestione delle terre e rocce da scavo.

Il provvedimento disciplina in particolare la gestione e l’utilizzo di quelle qualificate come sottoprodotti, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo considerate rifiuti e la loro gestione nei siti da bonificare.

L’intervento consentirà, attraverso un sistema più semplice di quello attuale, di migliorare la tutela delle risorse naturali e allo stesso tempo di perseguire obiettivi di competitività del sistema:

  • l’abbassamento dei costi connessi all’approvigionamento di materia prima dovuta al maggiore utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti
  • la riduzione dell’utilizzo di materiale di cava,
  • un minore ricorso allo smaltimento in discarica, la previsione di tempi certi e celeri per l’avvio nei lavori nei cantieri.
Gian Luca Galletti | Ministro dell'Ambiente.
Gian Luca Galletti | Ministro dell’Ambiente.

Gianluca Galletti | Ministro dell’Ambiente
«Il testo unico sulle terre e rocce da scavo è una grande novità per la nostra legislazione, un valore aggiunto per l’ambiente, l’economia circolare e la competitività del nostro sistema Paese. In questo modo rafforziamo la tutela dell’ambiente e diamo allo stesso tempo risposta a decine di migliaia di operatori, alle grandi come alle più piccole imprese, dopo 20 anni di incertezze normative: lo facciamo rendendo più semplici e chiare le procedure che regolano la gestione delle terre e rocce considerate rifiuto o sottoprodotto, con il contemporaneo rafforzamento dei controlli».

La semplificazione

Tra gli elementi più rilevanti di semplificazione c’è l’eliminazione di autorizzazioni preventive attraverso la previsione di un modello di “controllo ex post”, basato su meccanismi di autocertificazione da parte degli operatori e sul rafforzamento del sistema dei controlli, eliminando quelli “preventivi” che oggi generano lungaggini amministrative per gli operatori economici e tempi di risposta disomogenei sul territorio.

Con questa modifica, che ricalca quella già prevista per la Scia (segnalazione certificata di inizio attività), la tempistica per tutti i provvedimenti viene definita in 90 giorni.

Il nuovo decreto prevede poi che i soggetti pubblici e privati possano confrontarsi con le Agenzie regionali e provinciali per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli previsti per legge.

Sono inoltre unificati e semplificati gli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ed eliminato l’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità competente per quelle individuate come sottoprodotti e generate nei grandi cantieri.

Allo stesso tempo sono resi più semplici gli adempimenti derivanti dall’obbligo di comunicare il loro avvenuto utilizzo. E’ poi prevista dallo schema di Dpr una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce nel sito da bonificare, con procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto della bonifica.

Il recepimento delle osservazioni dei Geometri e della Rete delle Professioni Tecniche

Il nuovo Testo Unico recepisce, fra l’altro, le considerazioni avanzate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, proposte lo scorso mese di marzo in Senato (Commissione Ambiente), nel corso della procedura di consultazione pubblica cui il testo base è stato sottoposto per il periodo di 30 giorni.

Si tratta di osservazioni indicate anche nell’ambito della Rete delle Professioni Tecniche, con l’obiettivo di valorizzare le attività professionali della categoria e di rafforzare la tutela ambientale attraverso la redazione di piani di utilizzo di maggior dettaglio tecnico. In particolare i contenuti del CNGeGL sono riportati nell’allegato V, punto 1 del nuovo decreto.  Tale disposizione prevede che il piano di utilizzo debba contenere una serie di elementi “per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità”.

Tra questi elementi sotto la categoria “inquadramento territoriale e topo-cartografico” sono menzionati:
1.
  la denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo
2.  l’ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali)
3.  gli estremi cartografici da Carta tecnica regionale (Ctr)
4.  la corografia (preferibilmente scala 1:5000)
5.  le planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti sia smantellati e da realizzare con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella Igm, in relazione all’estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale Ispra)
6.  la planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell’area interessata allo scavo o del sito)
7.  i profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera)

8.  lo schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto.

Maurizio Savoncelli | presidente Consiglio Nazionale Geometri.
Maurizio Savoncelli | Presidente Consiglio Nazionale Geometri.

Maurizio Savoncelli | Presidente Consiglio Nazionale Geometri
«L’indicazione puntuale degli elementi costituenti il piano di utilizzo rappresenta una certezza sia per gli operatori tecnici, sia per coloro ai quali è demandato il controllo. Le prescrizioni contenute nell’articolato normativo confermano la disponibilità del legislatore nel recepire le indicazioni e le proposte che provengono dalle professioni tecniche che, verso le tematiche ambientali, hanno avviato percorsi innovativi sulla materia. Per qualsiasi tipo d’intervento sul territorio, infatti, non si può più prescindere dalla conoscenza diretta della sua conformazione e dei relativi dati geo-topo-cartografici».

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