Norme | Decreto Crescita

Decreto pubblica amministrazione: semplificazioni e abrogazioni per gare e progettazioni

Nella bozza di decreto legge le norme d'interesse per il settore degli appalti pubblici e di modifica al codice dei contratti pubblici. Abrogata la responsabilità fiscale dell'appaltatore e la norma sulla determinazione del prezzo più basso al netto del costo del personale. abrogato l'incentivo del 30% della tariffa professionale per la redazione degli atti di programmazione.

appaltiIl  Consiglio dei ministri nella bozza di decreto legge «Pubblica amministrazione» ha presentato alcune delle principali novità contenute nel dl che reca norme d’interesse per il settore degli appalti pubblici e di modifica anche al codice dei contratti pubblici (che entro breve dovrebbe essere oggetto a sua volta di una riforma attraverso il recepimento delle direttive appalti pubblici).

Le novità riguardano:
1. la responsabilità fiscale dell’appaltatore abrogata
2. la soppressione dell’incentivo del 2% del valore dell’opera per i progettisti della pubblica amministrazione e quello sulla redazione degli atti di programmazione
3. la riduzione dei requisiti di accesso alle gare di progettazione oltre i 100mila euro
4. la verifica dei requisiti soltanto per l’aggiudicatario nelle procedure aperte con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
5. la semplificazione per le autodichiarazioni rese nelle gare d’appalto.

Responsabilità fiscale dell’appaltatore. In particolare, per quanto riguarda la soppressione della cosiddetta responsabilità fiscale dell’appaltatore, si eliminano i commi dal 28 al 28 ter dell’art. 35 del dl 223/2006.
Si tratta della disciplina che prevede nel caso di appalto di opere e di servizi che l’appaltatore risponda in solido con il subappaltatore nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Abrogata la norma che prevede l’aggiudicazione dell’appalto in caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, al netto del costo del personale.

Controllo esterno. Un’altra novità è quella che introduce un controllo esterno su tutte le varianti in corso d’opera, escluse quelle per errore o omissione della progettazione e per esigenze derivanti da sopravvenute norme di legge. Il responsabile del procedimento attraverso una specifica relazione dovrà procedere alla trasmissione all’Anac (Autorità nazione anticorruzione) di tutte le varianti in corso d’opera determinate da cause impreviste, per sorpresa geologica, per eventi imprevedibili in fase di progettazione. La variante dovrà essere trasmessa insieme al progetto esecutivo e all’atto di validazione del progetto.

Soppressione dell’incentivo. Per quanto concerne la soppressione dell’incentivo pari al 2% del valore dell’opera pubblica a favore dei tecnici della pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, la proposta prevede la secca abrogazione dei commi 5-6 dell’art. 92 del codice dei contratti pubblici e oltre all’incentivo del 2% vi è anche l’abrogazione del 30% della tariffa professionale per gli atti di programmazione.

Requisiti di accesso alle gare di progettazione. Ipotizzato un intervento apposito sul regolamento attuativo del codice appalti con riguardo ai requisiti di accesso alle gare di progettazione d’importo superiore ai 100mila euro (art. 263 del dpr 207/2010). Per il fatturato globale si allarga a 7 anni il termine di riferimento con la riduzione del 25% dei parametri. Per il fatturato specifico decennale il requisito si riduce del 50%. Si chiederà soltanto un servizio analogo invece di due e per il personale si chiederà la media negli ultimi 5 anni per un valore dimezzato. E’ stata ipotizzata una correzione alla norma sulla verifica dei requisiti per il solo aggiudicatario (varrà solo per le procedure aperte aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non per le gare aperte al prezzo più basso).infrastrutture strategiche

Infrastrutture strategiche. È stato disciplinato il monitoraggio finanziario dei lavori riguardanti infrastrutture strategiche prevedendo l’adeguamento per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto legge alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e alle procedure informatiche previste dalla delibera del Cipe (n. 45/2011).

Irregolarità essenziali. Avviata la semplificazione sulla mancanza o incompletezza e irregolarità essenziali delle autodichiarazioni rese nelle gare di appalto. È stata prevista una sanzione fino a 50mila euro. Le irregolarità non essenziali e la incompletezza di dichiarazioni non indispensabili non determineranno l’obbligo di regolarizzazione.

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