Sistri | Commissione Europea

Ue: verso il Sistri in tutti gli Stati

L’Unione Europea ha previsto l’aggiornamento dell’attuale sistema di controllo su produzione e destinazione finale dei rifiuti pericolosi andando a riformulare l’articolo 35 della direttiva 2008/98/Ce sulla tenuta dei registri da parte dei soggetti coinvolti nella filiera.

Il nuovo schema di direttiva che riformula parte della disciplina comunitaria sui beni a fine vita, presentato dalla Commissione Europea al Parlamento e Consiglio Ue, prevede registri elettronici per il tracciamento dei flussi di rifiuti pericolosi su tutto il territorio geografico degli Stati membri.
Il nuovo provvedimento, che sull’argomento sembra essere vicino al sistema di tracciabilità telematica dei rifiuti, il Sistri, già operativo in Italia dall’ottobre dello scorso anno, mira ad introdurre una stretta sulla gestione dei sottoprodotti e sul ricorso alla discarica, sebbene in modo parallelo ad un allargamento dei rifiuti assimilabili agli urbani e alla semplificazione della gestione degli speciali non pericolosi.Trasporto rifiuti

Controllo su produzione e destinazione finale. L’Ue prevede un aggiornamento dell’attuale sistema di controllo su produzione e destinazione finale dei rifiuti pericolosi, riformulando direttamente l’articolo n. 35 della direttiva 2008/98/Ce sulla tenuta dei registri da parte dei soggetti coinvolti nella filiera, registri nei quali devono essere indicati natura e origine dei rifiuti, quantità, trasporto e trattamento ultimo. Per la Commissione Ue gli Stati devono predisporre dei registri elettronici oppure registri coordinati su cui riportare i dati dei residui pericolosi, dati che saranno poi utilizzati in linea col Registro europeo delle emissioni, ex regolamento Ce n. 166/2006, già fondato su una banca dati elettronica.Rifiuti pericolosi

Modifica dei criteri di assimilazione agli urbani. Attraverso la definizione di rifiuto urbano, la direttiva (attualmente in corso di approvazione) ha previsto la modifica dei criteri di assimilazione agli urbani dei rifiuti di provenienza diversa da quella domestica, ovvero da attività di impresa o da attività professionale. Per l’Unione Europea vanno assimilati i rifiuti simili per natura o composizione agli urbani non prevedendo, a differenza del nostro dlgs 152/2006, alcun riferimento al parametro della quantità.

PericoloUlteriori criteri e norme di recupero. Le condizioni da osservare per gestire a monte i residui di lavorazione fuori dal regime dei rifiuti potrebbero non essere più sufficienti per alcune specifiche sostanze, in relazione alle quali la Commissione dell’Ue si è riservata di stabilire ulteriori criteri da soddisfare per considerarli sottoprodotti. Per alcuni residui quali metalli, pneumatici, carta, organici aggregati, inquadrabili sin dalla loro formazione come rifiuti, l’Unione Europea ha promesso l’adozione in via prioritaria di specifiche nuove norme tecniche di recupero, che consentiranno di gestirli come beni ordinari.
È considerata fuori dall’obbligo di autorizzazione pubblica l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per la quale la direttiva chiederà solo la registrazione dei soggetti che la esercitano.

Rifiuti riciclabili e discariche. Dall’entrata in vigore della nuova direttiva, nelle discariche per rifiuti pericolosi non potranno più essere conferiti rifiuti riciclabili quali vetro, metalli, plastiche, carta, cartone, altri prodotti biodegradabili.
Dal prossimo anno il limite massimo di ammissibilità sarà del 25% del totale dei rifiuti urbani prodotti nell’anno precedente e dal 2030 le porte delle discariche saranno aperte ai soli cosiddetti rifiuti residui, nuova definizione che identifica i risultanti misti da processo di recupero che non possono più essere ulteriormente riabilitati a beni.

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