Oice | Attestazione di servizi

Un format per la certificazione dei servizi di ingegneria e architettura

Il format potrà essere usato indipendentemente dal periodo in cui i servizi sono stati svolti, dalla denominazione attribuita in base alla tariffa professionale vigente al momento dell’affidamento e dello svolgimento alla destinazione funzionale dei lavori cui si riferiscono i servizi.

L’Associazione delle società di ingegneria e di architettura aderente a Confindustria (Oice), al fine di facilitare l’operato delle stazioni appaltanti e per offrire agli operatori del settore un supporto operativo utilizzabile nei rapporti con la committenza, ha messo a disposizione sul proprio sito >> un format che consente ai committenti di attestare lo svolgimento di servizi di ingegneria e architettura. Il format potrà essere utilizzato indipendentemente dal periodo in cui i servizi sono stati svolti e, quindi, dalla denominazione attribuita, in base alla tariffa professionale vigente al momento dell’affidamento e delle svolgimento (art. 14 della legge n. 143/1949 o tavola Z-1 del dm 143/2013), alla destinazione funzionale dei lavori cui si riferiscono i servizi. Tale modello può essere utile anche alla «conversione» di precedenti attestati predisposti soltanto sulla base delle classi e categorie di cui all’articolo 14 della legge 143/49.
Ingegneri e architettiAttestazione per le procedure di affidamento. L’attestazione dello svolgimento di servizi di ingegneria e architettura rappresenta un elemento di particolare importanza all’interno dei mezzi di prova del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, così come oggi vengono richiesti in base all’articolo 263 del dpr 207/2010.
Giovane professionista. Il modello è stato preparato in base alla normativa vigente (codice dei contratti pubblici e regolamento attuativo) e riguarda tutte le prestazioni di servizi di ingegneria e architettura come classificate nella tavola Z-2 del dm 143/2013 e, per la fase di progettazione, prevede anche un’apposita voce per il ruolo che il «giovane professionista» (con meno di cinque anni di abilitazione professionale) ha assunto nell’ambito di un raggruppamento di progettisti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 90, comma 7 del codice e 253, comma 5 del vigente regolamento.
Certificazione aggiornata. In prospettiva dell’evoluzione della normativa e, quindi, dell’emanazione del decreto delegato di attuazione della legge 11/2016 (delega per la riforma del codice appalti e per il recepimento delle direttive europee), si sottolinea l’importanza per tutti gli operatori economici che acquisiscono servizi di ingegneria e architettura (nel settore pubblico e privato, in Italia e all’estero) di avere aggiornata al dm 143/2013 tutta le certificazione dei servizi svolti, ancorché il suddetto decreto ministeriale preveda nella tavola Z-1 le corrispondenze fra ID.Opere del decreto e le classi e categoria dell’art. 14 della legge n.143/49. Non sono infrequenti infatti i casi in cui siano messe in discussione le corrispondenze fra le vecchie e le nuove classificazioni.

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