Sentenze | Trattamento Rifiuti

Corte di Cassazione: responsabilità penale al delegato ambientale

Con la sentenza n. 46237 del 19 novembre, la Corte di Cassazione ha decretato la responsabilità del delegato ambientale per il trattamento non autorizzato dei rifiuti. Fatto perseguibile anche a seguito di una condotta occasionale.
Trattamento Rifiuti | Responsabilità penale al delegato ambientale

Il principio di diritto, espresso dalla Corte di Cassazione (sezione III penale ) con la sentenza del 19 novembre 2013 n. 46237, decreta la responsabilità penale del delegato ambientale di una società per il trattamento non autorizzato dei rifiuti.
Una volta provata la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale, la responsabilità penale del delegato non è in discussione.
Questo il fatto: risultava che il deposito dei rifiuti era avvenuto sia all’interno di una vasca di decantazione, ove erano stati rinvenuti fanghi induriti, sia mediante tubazione, nelle acque del torrente Bugliesina ove erano stati rinvenuti tensioattivi, ossia fanghi di detersivi.
I giudici della Cassazione hanno considerato che è stata ritenuta la rilevanza penale della delega di funzioni e, di conseguenza, la responsabilità dell’imputato, quale delegato all’ambiente per il reato cui fa riferimento dall’art. 256 dlgs 3 aprile 2013 n. 152.
I giudici hanno anche evidenziato i rapporti tra la contravvenzione di cui all’art. 674 del codice penale e il reato ambientale: «il reato di getto pericoloso di cose può concorrere con i reati di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 dlgs. 3 aprile 2006, n. 152) e di scarico di reflui industriali senza autorizzazione (art. 137 dlgs. 3 aprile 2006, n. 152), purché si accerti la potenziale offensività del rifiuto o del refluo e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso».
Inoltre, la sentenza del 26 febbraio 2013 n. 9187 con cui la Corte di Cassazione stabilì che il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti previsto dall’articolo 256 del dlgs 152/2006 non richiede la continuità dell’attività illecita e si configura anche a seguito di una condotta occasionale.

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