Consiglio dei Ministri | Ddl Partite Iva

Totalmente deducibile la formazione dei lavoratori autonomi

Le spese per la formazione sono deducibili integralmente però con un limite massimo di 10mila euro all'anno. Sono deducibili nel limite di 5mila euro all'anno le spese per la certificazione delle competenze e dell'orientamento professionale. Sono deducibili senza alcun limite le polizze assicurative contro il rischio dei mancati pagamenti.

Il disegno di legge sulle partite Iva approvato dal Consiglio dei ministri ha visto alcune modifiche alla disciplina del reddito di lavoro autonomo. In particolare diventano integralmente deducibili le spese di formazione dei lavoratori autonomi (nel limite annuo di 10 mila euro). Così le spese sostenute per partecipazione a congressi e convegni diventeranno integralmente deducibili: ammesse alla deducibilità integrale (ma nel limite di 5 mila euro all’anno) anche le spese che il lavoratore autonomo sosterrà per certificare le proprie competenze e per l’orientamento, la ricerca e il sostegno della propria attività. Diverranno integralmente deducibile e senza alcun limite di spesa le assicurazioni contro il rischio dei mancati pagamenti delle prestazioni effettuate.

La formazione professionale diverrà interamente deducibile per il lavoratore autonomo.

Per la formazione. La riforma prevede così il superamento dell’attuale regime di deducibilità limitata del 50% di queste spese, ma non manca di porre un tetto massimo all’ammontare delle spese per la formazione professionale annua oltre il quale le spese divengono in modo automatico indeducibili dal reddito di lavoro autonomo. Comunque il tetto dei 10 mila euro può apparire sufficiente in relazione a certe tipologie di eventi formativi ma appare inadeguato per categorie professionali ad elevata specializzazione. La riforma non ha ritenuto di confermare la deducibilità delle spese accessorie alla formazione quale quelle di viaggio e soggiorno che diventeranno non più deducibili. Perplessità anche sulla nuova deducibilità per le spese relative  a congressi e convegni dei professionisti che anche dopo la riforma continuerà a mantenere un regime fiscale svantaggioso e discriminante del lavoro autonomo rispetto al reddito d’impresa (perchè in questo le spese per l’aggiornamento sono totalmente deducibili senza alcun limite).

Insolvenze. C’è la deducibilità integrale e senza limiti annuali degli oneri corrisposti dal professionista per la garanzia (e assicurazione) contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.
muratore-autonomo
Certificazioni
.
 Il disegno di legge di riforma del lavoro autonomo inserisce nell’articolo 54 del Tuir ( Testo unico delle imposte sui redditi) la possibilità per i professionisti di dedurre le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati da organismi accreditati ai sensi della disciplina esistente. Per queste spese la deducibilità diverrà integrale ma nel limite annuo di 5mila euro poiché nella versione attuale dell’articolo 54 del Tuir questi oneri non sono elencati, la deducibilità di queste spese è da ritenersi ammessa senza alcuna limitazione.

Vademecum

  • I centri per l’impiego (e soggetti accreditati che offrono servizi per il lavoro) sono tenuti all’istituzione di uno sportello apposito per il lavoro autonomo.
  • Sono prive di effetto le clausole che attribuiscono alla committenza la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto avente per oggetto una prestazione continuativa e quelle che stabiliscono i termini di pagamento delle prestazioni superiori a 60 giorni.
  • Le pubbliche amministrazioni devono promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici. I lavoratori autonomi sono equiparati alle pmi per l’accesso ai fondi Ue.
  • I diritti di utilizzo economico degli apporti originali e delle invenzioni spetta al lavoratore autonomo (salvo che l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro).
  • Il rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi nei casi di malattia, infortunio e gravidanza rimane sospeso fino a 150 giorni. In caso di malattia e infortuni gravi il versamento dei contributi e dei premi assicurativi è sospeso fino a un massimo di 24 mesi.
  • Risulta esservi la collaborazione coordinata quando (nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite dalle parti in comune accordo) il collaboratore organizza l’attività lavorativa in maniera autonoma.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here