Ministero del Lavoro | Nota n. 1118/2019

Apprendistato: distacco fuori sede solo se previsto dal piano formativo

Il ministero del Lavoro con la nota 1118/2019 riguardante i requisiti, il piano formativo, la durata del distaccamento degli apprendisti, specifica che l'apprendista può essere distaccato presso altra impresa per una durata limitata e soprattutto se l'operazione è prevista nel piano formativo allo scopo di garantire l'adempimento degli obblighi di formazione interna ed esterna.

Il ministero del Lavoro nella nota n. 1118/2019 ha precisato che l’apprendista può essere distaccato presso altra azienda per una durata limitata e contenuta e se l’operazione del distacco è prevista nel piano formativo allo scopo di garantire l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione interna ed esterna.

Il ministero evidenzia che benché le vigenti norme non vietino la possibilità di distaccare gli apprenditi, questo non esclude la necessità di soddisfare i requisiti di legittimità dei singoli istituti.

Nella nota ministeriale è specificato che va considerato che l’apprendistato significa un rapporto di lavoro in cui l’aspetto formativo ha importanza fondante e per questo deve rimanere prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Diviene necessario pertanto contemperare l’interesse del distaccante con quello dell’apprendista, che consiste nel volere vedere rispettati gli impegni assunti nei suoi confronti e il suo inserimento nel contesto produttivo del datore di lavoro.

Le modalità con cui avviene il distacco devono dunque garantire all’apprendista l’adempimento dell’obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro.

Dev’essere consentita l’assistenza del tutor che dv’essere posto in condizione di svolgere compiti e funzioni a lui assegnate dalla disciplina regionale e collettiva. Anche nel nuovo contesto produttivo del distaccatario quindi dovrà essere prevista la presenza del tutor e verificato l’effettivo esercizio dei compiti a lui spettanti dalla contrattazione collettiva per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista ( che va delineato nell’atto di assunzione).

Le garanzie per l’apprendista devono emergere dal Piano Formativo e possono essere anche riprese nell’accordo di distacco prevedendo anche il distacco del tutor o la segnalazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con la figura del tutor allo scopo di permettere la regolare attuazione e la completezza del Piano per lo sviluppo delle capacità professionali e personali dell’apprendista.

Allo scopo di prevenire possibili situazioni elusive e non compromettere le finalità del percorso di apprendistato, è necessario che il temporaneo inserimento dell’apprendista distaccato in altra azienda abbia durata limitata e contenuta rispetto al periodo di apprendistato secondo l’intento di non contraddire il principio della temporaneità del distacco.

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