Decreto interministeriale | Mise - ministero dell'Economia

Confidi: rafforzamento patrimoniale e crescita dimensionale

Il fondo di 225 milioni di euro sarà distribuito su tre specifiche linee di intervento: a rafforzamento patrimoniale dei Confidi vigilati tramite un contributo in conto capitale, per i Confidi che stipulano contratti di rete, tramite la fusione finalizzata all'iscrizione nell'albo degli intermediari vigilati.

Attraverso uno stanziamento di 225 milioni di euro il ministero dello Sviluppo economico finanzia presso i Confidi la costituzione di un apposito Fondo rischi che permette all’istituto di utilizzare per concedere nuove garanzie alle pmi associate e sostenerle nell’accesso al credito. Si tratta di un provvedimento ‘sblocca fondi’ atteso da 3 anni: il decreto interministeriale (Mise e ministero dell’Economia) è datato 3 gennaio ma è stato registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio scorso ed ora è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con il provvedimento vengono definite le misure tese a favorire i processi di crescita dimensionale dei Confidi: la legge di Stabilità del 2014 aveva stanziato 225 milioni di euro, dote che può essere incrementata da eventuali risorse predisposte da Regioni, Camere di commercio, enti pubblici sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Mise e da risorse derivanti dalla programmazione Ue (per il periodo 2014/2020).

Potranno richiedere i contributi: 

  • Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia
  • Confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all’iscrizione nell’albo degli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia
  • Confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa degli aderenti: questi nel loro complesso devono aver erogato garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro

Le garanzie rilasciate dal Confidi a valere sul Fondo rischi dovranno: 

  • essere concesse direttamente ai soggetti beneficiari finali
  • riguardare specifiche operazioni finanziarie anche all’interno di portafogli con importo e durata definiti
  • essere rilasciate in misura non superiore all’80% dell’importo della sottostante operazione finanziaria
  • essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato
  • poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia

Per la gestione dei Fondi rischi i soggetti richiedenti dovranno: 

  • assicurare un valore del moltiplicatore delle risorse conferite dal Mise rispetto al volume di nuovi finanziamenti garantiti con le medesime risorse almeno pari a 4
  • sulle operazioni finanziarie garantite dal Fondo rischi non potrà essere richiesta controgaranzia del fondo

L’attività di concessione di garanzie da parte dei Confidi a valere sul Fondo rischi avrà termine con il completo esaurimento del fondo e non oltre il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione (decreto che sarà concesso dal Mise).
Nel decreto di concessione saranno riportate la misura del contributo al Fondo rischi concesso al richiedente, le finalità e le modalità del suo utilizzo e i conseguenti obblighi a carico dei Confidi (inclusi quelli informativi).

L’erogazione del contributo sarà effettuata dal gestore del fondo (su disposizione del Mise) in un’unica soluzione tramite il trasferimento delle somme su un apposito conto corrente bancario indicato dal richiedente nel modulo di richiesta. Gli interessi che maturano sulle somme giacenti sul conto corrente andranno ad incremento del Fondo rischi (e saranno riportati nella situazione contabile).

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