Norme | Governo

Decreto Rilancio: le misure per le detrazioni fiscali

Nel decreto Rilancio varato ieri dal Governo, per quanto concerne la trasformazione delle detrazioni fiscali, i lavori considerati riguardano il recupero del patrimonio edilizio, interventi di riqualificazione sismica, efficientamento energetico, recupero e restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. Il periodo è compreso tra luglio 2020 e 31 dicembre 2021.

Il decreto Rilancio appena varato dal Consiglio dei Ministri aumenta le possibilità di utilizzo delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia ai fini della riqualificazione energetica e sismica per gli anni ’20-’21.

C’è anche la possibilità che al posto dell’utilizzo diretto i contribuenti possano ottenere uno sconto sul prezzo dovuto e possano trasformare la detrazione in un credito d’imposta con una successiva possibilità di cessione a intermediari finanziari e istituti bancari.

Alcune detrazioni riguardano le singole abitazioni (quelle principali) delle persone fisiche al di fuori dell’ambito d’impresa e professionale oltre agli istituti autonomi di case popolari ed enti similari.

Ecobonus: spese dall’1 luglio 2020 al 31/12 2021

Come riferito, per le spese sostenute dal primo luglio al 31 dicembre di quest’anno spetta una detrazione (secondo l’art. 14 del dl 63-2013) da ripartire in 5 rate annuali di pari importo al posto delle 10 precedentemente previste.

Per quanto concerne gli interventi questi dovranno riguardare:

  • l’isolamento termico delle superfici opache (verticali e orizzontali) che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% (tetto massimo considerato: 60mila euro)
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione (invernale) con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (tetto massimo considerato: 30mila euro)
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione con impianti geotermici o ibridi (tetto massimo: 30mila euro)
  • il provvedimento, e questa è una novità, riguarda l’ampliamento a tutti gli interventi di efficientamento, come specificato nell’art. 14 del dl 63-2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a condizione che gli interventi siano abbinati a uno dei lavori indicati al periodo precedente.

Sismabonus: spese dall’1 luglio 2020 al 31/12 2021

La detrazione è elevata al 110% anche per gli interventi di ristrutturazione indicati dall’articolo 16 del dl 63-2013 (commi da 1bis a 1septies) se eseguiti nel periodo tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Nel caso in cui si effettui la cessione del corrispondente credito a un’impresa assicurativa con contestuale stipula di una polizza destinata alla copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione (cui fa riferimento il comma 1 dell’art. 15 del dpr 917/1986) viene riconosciuta nella misura del 90%.

Fotovoltaico: detrazione del 110%

La detrazione del 110% interesserà l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (spesa sostenuta nel periodo 1-7-2020 – 31-12-2021) con tetto massimo di spesa di 48mila euro e nel limite di spesa di 2400 euro per ogni kWh di potenza nominale.

La detrazione che va ripartita in 5 quote annuali non cumulabile con altri incentivi pubblici e con l’obbligo di cessione al Gse dell’energia non consumata, è riconosciuta per l’installazione contestuale o successiva dei sistemi di cumulo integrativi negli impianti fotovoltaici dell’impianto.

Ricarica dei veicoli elettrici detrazione del 110%

Per quanto concerne l’installazione di strutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è riconosciuta una detrazione del 110% da ripartire in 5 quote di pari importo, sempre che l’installazione avvenga nell’ambito di esecuzione di lavori destinati al risparmio energetico.

Per le spese sostenute per gli interventi sopra citati (sempre nel periodo 2020-2021) per scelta possono essere recuperate con l’utilizzo diretto della stessa spesa oppure come sconto sul corrispettivo dovuto nella medesima entità spettante o come credito d’imposta con possibile cessione successiva ad altri soggetti (banche e intermediari finanziari).

Emergenza Covid-19

Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, provvedimenti di sanificazione di negozi, studi e capannoni insieme a strutture turistiche, oltre che affitti di negozi, i crediti d’imposta per l’emergenza Covid, potranno essere ceduti a terzi.

Il credito per i provvedimenti emanati per far fronte all’emergeza Covid-19 oltre che a essere ceduto può essere utilizzato anche in compensazione. la cessione prevista può essere effettuata anche in maniera parziale.

All’Agenzia delle Entrate spetta il compito di verificare anche sui terzi che hanno ricevuto il bonus la spettanza del credito e provvedere a emanare eventuali sanzioni.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here