Presidenza Consiglio dei Ministri | Domande entro il 30 settembre

Sisma: anche l’otto per mille per la ricostruzione

Tra le priorità del provvedimento il ripristino dei beni pubblici e culturali danneggiati o distrutti da fenomeni geomorfologici, idraulici e sismici. Nell'annualità 2016 in aggiunta anche i fondi relativi allo scorso anno.

chiesa-collemaggio_2Per aiutare gli enti locali colpiti dal terremoto nella ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati si può far leva sull’8 per mille di quota statale.

Infatti tra le priorità di quest’anno è stato collocato il ripristino di beni pubblici e di beni culturali danneggiati o distrutti da fenomeni geomorfologici e idraulici, meteorologici di incendi boschivi e sismici.

Questi progetti andranno a contendere i fondi agli interventi di conservazione dei beni culturali e all’edilizia scolastica per la quale comunque il finanziamento segue una diversa direttiva.

Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo presso l’ufficio Accettazione Corrispondenza di Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 – Roma. In alternativa le domande possono essere trasmesse via Pec a: ottopermille.dica@pec.governo.it

ANCHE I FONDI DELLO SCORSO ANNO

L’annualità di quest’anno presenta anche i fondi riguardanti il 2015: ad aprile la presidenza del Consiglio aveva informato che le risorse a disposizione per l’anno 2015 per l’assegnazione per la quota statale dei fondi per l’8 per mille sarebbe andata a incrementare la ripartizione di quest’anno.

ATTRIBUZIONE DEI FONDI

Gli interventi in caso di calamità naturale vengono concessi per: realizzazione di opere, lavori, monitoraggi e studi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità dai fenomeni che abbiamo sopra elencato. I fondi possono essere richiesti anche per il ripristino di beni pubblici e beni culturali cui si fa riferimento all’art. 10 dei Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al dlgs n. 4 del 22 gennaio 2004, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.

I fondi saranno attribuiti in base a punteggi basati sul livello di rischio del sito oggetto d’intervento e della relativa popolazione localizzate in siti oggetto di provvedimenti cautelari a opera delle autorità competenti, intervento ricadente in area oggetto di provvedimento attestante lo stato di emergenza, arco di tempo intercorso tra il verificarsi dell’accadimento oggetto dell’intervento e l’evento calamitoso. Altri criteri premiano gli interventi per la messa in sicurezza di beni pubblici e per infrastrutture pubbliche rilevanti e per beni culturali di particolare rilievo.

Anche l’esposizione dell’area oggetto dell’intervento determina punteggio: questa viene considerata come presenza di edifici e infrastrutture strategiche, abitazioni civili, edifici ad alta frequentazione, strade di accesso esclusivo al centro abitato e qualità tecnica dell’intervento.

Gli interventi finanziabili per la conservazione dei beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione e alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un riconosciuto interesse storico, archeologico, architettonico, artistico.

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