Commissione interpelli | Sicurezza sul lavoro

L’ingegnere può svolgere la docenza per la prevenzione incendi

In risposta a dei quesiti del Cni la Commissione per gli intepelli ha specificato che gli ingegneri possono svolgere i corsi per addetti all’emergenza nella prevenzione incendi e rilasciare anche gli attestati di frequenza.

La Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro con l’Interpello n. 10/2013 in risposta ai quesiti del Consiglio nazionale degli ingegneri ha specificato che «gli ingegneri possono svolgere i corsi per addetti all’emergenza nella prevenzione incendi e, quindi, possono rilasciare anche i relativi attestati di frequenza».
Nello specifico il Consiglio nazionale ha posto due quesiti chiedendo di sapere:
a) se l’ingegnere sia un professionista adeguatamente titolato ai sensi del dm 10 marzo 1998 quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;
b) se l’ingegnere sia un professionista abilitato al rilascio degli attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e delle formazione prevista come obbligatoria del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008).

Le risposte della commissione
Il citato decreto 10 marzo 1998 (che reca i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro), spiega la commissione, non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell’idoneità del soggetto formatore per gli addetti all’emergenza. Infatti, il provvedimento stabilisce che «i datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX» (art. 7) e che «è obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio» (allegato VII).
La commissione ha anche specificato che «i soggetti formatori devono possedere competenza nella specifica materia antincendio e pertanto ritiene che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984 possano svolgere i corsi per addetti all’emergenza e rilasciare i relativi attestati di frequenza».

Attestato d’idoneità tecnica
La commissione, inoltre, sottolinea che, per le aziende individuate nell’allegato X del predetto dm 10 marzo 1998 si tratta dei luoghi di lavoro dove si svolgono attività a rischio d’incidente rilevante quali:

  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10 mila metri quadrati;
  • attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5 mila metri quadrati;
  • aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
  • alberghi con oltre 100 posti letto;
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  • uffici con oltre 500 dipendenti.

I lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze debbano conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge n. 609/1996, ossia l’attestato di formazione rilasciato dal corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Infine, la commissione ha precisato che gli attestati di formazione sono validi anche ai fini della formazione degli addetti alla prevenzione e alle emergenze (obbligo quando previsto dall’art. 37, comma 9, del Tu sicurezza).

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