Consiglio di Stato | Gare

L’integrità dei documenti dell’offerta

La sentenza n. 319 ha precisato che i documenti per partecipare a una gara d'appalto per lavori e servizi pubblici devono essere integri e regolarmente sigillati, ma che non sia la ceralacca l’esclusivo strumento per impedirne la manomissione.

La IV Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 319 del 21 gennaio 2013 ha accolto l’appello proposto contro la sentenza del Tar Veneto che aveva annullato l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata avendo quest’ultima, in violazione della lex specialis, fatto pervenire il plico contenente l’offerta senza sigillatura dei lembi di chiusura con ceralacca, prescritta a pena di esclusione in aggiunta alla timbratura e alla controfirma sui lembi di chiusura.

I giudici hanno fatto cadere, definitivamente, il formalismo che aveva reso consolidata la prassi di sigillare il plico contenente l’offerta con la ceralacca ed hanno affermato che nella fattispecie è applicabile l’art. 46, comma 1-bis del codice dei contratti che, per quanto riguarda l’irregolare chiusura dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione, ha previsto che «… la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti … in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte».

L’oggetto della sentenza. Nel caso specifico il disciplinare di gara ha previsto testualmente che «… il plico contenente l’offerta e la documentazione amministrativa dovrà, pena l’esclusione dalla gara, essere idoneamente sigillato con ceralacca, timbrato, controfirmato sui lembi di chiusura …» e il Consiglio di Stato, interpretando la citata clausola della lex speciali alla luce del criterio valutativo introdotto dal comma 1-bis dell’art. 46 del Codice dei contratti, in maniera non formalistica al fine di garantire la massima partecipazione alla gara, deve ritenersi necessaria e sufficiente una modalità di sigillatura del plico tale da impedire che il plico possa essere aperto e manomesso senza che ne resti traccia visibile. Ne deriva che, anche in caso di mancata osservanza pedissequa e cumulativa di ciascuna delle singole modalità di chiusura contemplate dal disciplinare di gara, deve ritenersi preclusa l’esclusione di un’impresa concorrente in presenza di una modalità di sigillatura comunque idonea a garantire l’ermetica e inalterabile chiusura del plico.

Garantire l’integrità. L’uso di un sigillo in ceralacca non può ritenersi strumento esclusivo indispensabile per impedirne la manomissione. Tra l’altro anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il parere n. 54 del 4/4/2012, era già intervenuta sull’argomento precisando che «la previsione da parte dell’atto d’indizione di un qualsiasi procedimento di evidenza pubblica, che impone la presentazione da parte dei concorrenti del plico e delle buste sigillati, risponde alla ratio di garantire, oltre ogni ragionevole dubbio, la genuinità e integrità dell’offerta, cioè la possibilità di evitare eventuali sostituzioni dell’offerta, che può essere assicurata soltanto se la sigillatura sia tale da impedire che il plico possa essere aperto, senza che ne resti traccia visibile, e possa essere anche solo teoricamente manomesso».
U. C.

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