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Bonifica amianto: credito d’imposta alle società immobiliari

Dal ministero le specifiche per il contributo per il credito d’imposta del 50% per gli interventi bonifica amianto a condizione che le attività siano svolte nell’immobile oggetto di richiesta di contributo.

Bonifica amiantoNelle nuove faq del ministero dell’Ambiente in riferimento al nuovo credito d’imposta amianto è specificato che le società immobiliari possono presentare domanda di contributo per il credito d’imposta del 50% per interventi di bonifica amianto a condizione che svolgano la propria attività nell’immobile oggetto di richiesta di contributo.

SONO AMMISSIBILI
Gli interventi di rimozione e smaltimento anche previo trattamento in impianti autorizzati dell’amianto presente in coperture e manufatti, nello specifico lastre di amianto piane e ondulate, tubi, coperture in eternit, canalizzazioni, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi ad uso civile ed industriale in amianto e sistemi di coibentazione industriale in amianto;
– le spese di consulenza professionale e perizie tecniche entro il limite del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10,000  euro per ciascuno progetto di bonifica.

NON SONO AMMISSIBILI
– Non risultano ammissibili al contributo gli interventi di incapsulamento e confinamento.

CREDITO D’IMPOSTA
L’agevolazione concessa assume forma di credito d’imposta: ovvero un credito che l’impresa contribuente può vantare nei confronti delle casse dell’erario dello Stato. Il credito può essere utilizzato per compensare eventuali debiti e per il pagamento delle imposte dovute ma non si può richiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta concesso va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo per i periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018.

Dal 16 novembre le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10 del 16 novembre fino alle ore 23 del 31 marzo 2017. Per la determinazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande faranno fede l’ora e la data indicata nella ricevuta elettronica rilasciata dal sistema informatico al termine della procedura di registrazione.

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