Sabatini-ter | Agevolazioni

Il fotovoltaico è ammesso all’incentivo

Dal Ministero dello Sviluppo economico alcune indicazioni sulle agevolazioni legate alla nuova Sabatini-ter. Considerati ammissibili gli impianti e le apparecchiature di riscaldamento e condizionamento comprese le opere murarie per le istallazioni.
La Sabatini-ter ammette le spese per gli impianti di fotovoltaici.

Il Mise attraverso una serie di faq sulle agevolazioni legate alla legge Sabatini-ter ha specificato che l’acquisto di un impianto fotovoltaico è considerato spesa ammissibile alle agevolazioni laddove rientri nel concetto di impianti intesi come macchinari e impianti diversi da quelli infissi al suolo e attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’articolo 2424 Cc. Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia (per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto fotovoltaico) per le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia, l‘acquisto di un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all’attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal Regolamento comunitario di riferimento.

Anche le opere murarie. Rientrano tra le spese ammissibili alla Sabatini-ter gli impianti generici e quelli specifici classificabili alla voce B.II.2 (impianti e macchinario del bilancio come declamati nel principio contabile n.16 dell’ Oic). Si considerano quindi ammissibili impianti e apparecchiature di riscaldamento e condizionamento comprese le relative opere murarie per le istallazioni.

L’impianto idraulico e l’impianto elettrico non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non hanno una loro autonoma funzionalità (ovvero non sono separabili dal bene stesso) e sono iscrivibili come adattamento locali tra le altre immobilizzazioni immateriali.

Sono ammissibili tutti i costi accessori per il funzionamento del bene ovvero i costi che l’impresa deve sostenere affinchè il bene possa essere utilizzato purchè capitalizzati sul costo del bene stesso, eccetto quelli relativi a dazi, altre tasse, costi e onorari di perizie e notarili.

I mezzi mobili destinati al trasporto in conto proprio sono ammissibili purchè si tratti di beni strumentali ad uso produttivo correlati all’attività svolta dall’impresa, afferenti un’unità locale dell’impresa e l’investimento sia configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di riferimento.

eoliche
Pale eoliche non ammissibili.

L’impianto eolico non è ammissibile in quanto ai sensi della circolare 4/t del 2006 dell’Agenzia del territorio, deve essere iscritto nella categoria 1D opifici per la quale si applica il coefficiente di ammortamento del 4% ‘fabbricati destinati all’industria’ e quindi risulta ascrivibile alla voce B.II.1.

I beni usati non sono agevolabili. L’acquisizione degli attivi di uno stabilimento chiuso da parte di un investitore indipendente, risulta una delle tipologie di investimento previste dal regolamento Ue 651/2014 ma nel caso può rientrare nelle spese ammissibili solo l’acquisto di beni strumentali di fabbrica funzionali a completare la riattivazione.

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