Costruzioni

Il nuovo Codice dei contratti e la progettazione

Non si può non tener conto che il nuovo Codice per essere veramente autoesecutivo e non rallentare l’esecuzione delle opere, oltre ai contenuti normativi, sottende delle precise linee di azione e tra esse l’effettiva esecutività del progetto nell’ambito della svolta digitale di tutti gli operatori, ivi compresi progettisti e pubblica amministrazione.
Pier Luigi Gianforte | Docente di Appalti Pubblici Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione
Pier Luigi Gianforte | Docente di Appalti Pubblici
Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.

Sul nuovo codice dei contratti proliferano i convegni, gli incontri e i pareri di molti autorevoli commentatori: molti favorevoli, molti, anche motivandone le ragioni, di segno contrario. Certamente apprezzabile l’impegno del Gruppo di Lavoro che ha permesso, nel breve tempo assegnatogli, di pervenire alla stesura di un nuovo codice che nella sua architettura dovrebbe risultare auto esecutivo, almeno così si spera!

Non si tratta di poca cosa considerando che ogni provvedimento normativo sulla contrattualistica pubblica, in passato, ha sofferto il differimento del proprio regolamento a distanza di anni. Basti ricordare che relativamente alla legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 è sopravvenuto il relativo regolamento decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Oppure si rammenta che al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sopraggiunto il relativo regolamento decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 peraltro entrato in vigore in data 08/06/2011 (ad esclusione degli articoli 73 e 74 che entrano in vigore il 25/12/2010).

Anche l’ultimo codice dei contratti, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che abrogava, oltre al dlgs 163/2006, anche parte del predetto regolamento Dpr 207/2010 vedeva colmare ( peraltro solo in parte molto marginale)  la carenza regolamentare con il decreto ministeriale 7 marzo 2018 , n. 49 (entrato in vigore in data 30/05/2018) confermandosi la presenza di vuoti e contraddizioni operative.[1]

È apprezzabilissima, quindi, in termini generali la natura legislativa della norma e la successiva natura regolamentare degli allegati con l’evidente possibilità di intervenire sugli stessi e migliorarli; situazione questa auspicabile se non necessaria  proprio perché negli allegati è tangibile, da una lettura attenta, una non completa congruenza e coerenza con la norma e anche una serie di aspetti di non univoca e sicura applicazione.[2]

Fatta questa necessaria premessa si riporta a seguire un breve commento sul tema della progettazione (e quindi della programmazione) essendo queste le due parti, la terza e la quarta, contenuti nel libro primo,  intimamente connesse e alle quali il codice dedica gli articoli dal 37 al 47.

Progettazione: due gli aspetti di rilievo

Il primo legato alla rilevanza assegnata al Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) sin dalla  programmazione dell’annualità corrente e di supporto alle scelte progettuali quale allegato alla convenzione di incarico del professionista.

Attraverso questa misura si spera che gli Enti pongano una necessaria attenzione al documento, il DIP, che costituisce lo strumento cerniera tra la programmazione e le esigenze dell’amministrazione con i requisiti e le prestazioni richieste al progettista incaricato.

Il secondo legato alla scelta di stralciare la fase della progettazione del definitivo andando di fatto a centralizzare il ruolo del progetto di fattibilità tecnico economica i cui contenuti sono ben evidenziati nella sezione seconda dell’allegato 7 al codice dei contratti.

Tale progetto si sostituisce al progetto definitivo dovendo pervenire per esempio ad ottenere tutte le autorizzazioni per l’esecuzione dell’opera.

Il contenuto del progetto esecutivo ricalca, invece, in buona sostanza i contenuti e la progettazione esecutiva già nota andando semmai a meglio dettagliare, all’articolo 22, la differenza tra un progetto esecutivo e cantierabilità precisando al comma quattro dell’articolo 22 della sezione terza dell’allegato sette che restano esclusi “i propri piani operativi di cantiere i piani di approvvigionamento i calcoli e grafici delle opere provvisionali”.

Si tratta di una scelta di campo che, in qualche modo, risulta coerente alle previsioni già applicate con l’articolo 44 del decreto legge 77/2021 cioè nel decreto semplificazioni bis a valere per gli affidamenti dei contratti pubblici sul Pnrr Pnc.

Per dette opere il legislatore ha scelto di procedere all’affidamento tramite l’appalto integrato ponendo a base della procedura di selezione il progetto di fattibilità tecnica (mediante acquisizione di una proposta migliorativa sullo stesso o addirittura dello stesso progetto definitivo in sede di gara).

Si tratta di un aspetto avversato dagli Ordini Professionali che vedono sminuire il ruolo del progettista a fronte dello snellimento procedurale.

Se sul tema il nuovo Codice si è preoccupato di raccordare le tre precedenti fasi nelle due dell’attualità (non solo in termini di contenuti ma anche di compensi (Allegato I.13) la questione rimane aperta.

Non si può infatti non tener conto che il codice qui in esame per essere veramente autoesecutivo e non rallentare l’esecuzione delle opere oltre ai contenuti normativi sottende delle precise linee di azione e tra esse l’effettiva esecutività del progetto nell’ambito della svolta digitale di tutti gli operatori ivi compresi progettisti e pubblica amministrazione.

Ma questa è un’altra storia…

Note

[1] Si veda ad esempio le modalità di quantificazione del danno da sospensione illegittima di cui all’art. 160 del DPR 207/2010 che veniva abrogato dal dlgs 50/2016 e sostanzialmente ripristinato con l’art. 10 del il DM 49/2018 a circa due anni di distanza.

[2] Si veda ad esempio l’articolo 7 dell’allegato II14 in materia di riserve che pure introducendo gli aspetti formalistici già contenuti nel D.P.R. 207/2010 (abrogato dal DM 49/2018) in realtà, a ben vedere, presenta una serie di indeterminatezze; si pensi al contenuto oggettivo delle riserve (“non costituiscono riserve”) ed alle modalità di esplicitazione delle riserve stesse.

testo di Pier Luigi Gianforte
Docente di Appalti Pubblici
Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.

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