Costruzioni | Norme e sostenibilità

Nuovo Codice dei contratti: le commissioni di Camera e Senato accolgono le osservazioni dei professionisti

Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri: «Sia come Rpt sia come Cni abbiamo profuso un grande impegno per vigilare e contribuire alla redazione di una normativa chiara e utile per le categorie professionali e, in ultima analisi, per i cittadini. Ci auguriamo che il Governo possa accogliere le osservazioni di Camera e Senato, in modo da avere nel Codice dei contratti pubblici uno strumento finalmente efficace, atto alla realizzazione rapida di opere di qualità».

Le Commissioni di Camera e Senato hanno espresso parere positivo, con osservazioni, sull’iniziativa del Governo relativa al Codice dei contratti pubblici. Osservazioni che recepiscono gran parte delle richieste e delle proposte avanzate dalla Rete Professioni Tecniche e dal Consiglio Nazionale Ingegneri in occasione delle previste interlocuzioni istituzionali.

Angelo Domenico Perrini | Presidente Cni.
Angelo Domenico Perrini | Presidente Cni.

Angelo Domenico Perrini | Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri

«Sia come Rpt sia come Cni abbiamo profuso un grande impegno per vigilare e contribuire alla redazione di una normativa chiara e utile per le categorie professionali e, in ultima analisi, per i cittadini. Ci auguriamo che il Governo possa accogliere le osservazioni di Camera e Senato, in modo da avere nel Codice dei contratti pubblici uno strumento finalmente efficace, atto alla realizzazione rapida di opere di qualità».

In estrema sintesi le Commissioni hanno favorevolmente accolto i seguenti punti:

– Opportunità di sancire il divieto assoluto di fornire prestazioni professionali a titolo gratuito.

– Specificare che durante la fase di progettazione dev’essere verificata la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica dell’opera, includendone i risultati nella relazione tecnica allegata. Non consentire, inoltre, né il subappalto né l’affidamento, da parte dell’appaltatore a lavoratori autonomi, della redazione della predetta relazione.

– Prevedere il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse; obbligo di utilizzare, per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, i parametri a base del calcolo da aggiornare in relazione alle modifiche previste dal nuovo codice, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2.

– Per una più accurata determinazione della base d’asta, opportunità di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l’individuazione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell’equo compenso.

– Relativamente all’appalto integrato, definire i casi in cui è possibile ricorrere a tale istituto, introdurre una soglia di importo minima per il ricorso a tale strumento, ribadire che non è possibile procedere con l’appalto integrato per opere di manutenzione, indipendentemente dal loro valore, specificando che l’offerta ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo.

– Relativamente all’affidamento, modificare l’articolo 50, sostituendo al comma 4 le parole: “fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera” con le seguenti: “ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2, da aggiudicare esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” e aggiungendo dopo le parole: “del prezzo più basso” le seguenti: “motivando adeguatamente la scelta”.

– Relativamente ai tempi di nomina della Commissione di concorso, specificarle per scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l’intera procedura.

– Specificare i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari a dieci anni.

– Per la direzione dei lavori, prevedere la facoltà per la stazione appaltante di procedere dell’affidamento interno della direzione lavori in luogo dell’obbligatorietà.

– Per il collaudo, prevedere la facoltà per la stazione appaltante dell’affidamento interno del collaudo in luogo dell’obbligatorietà.

– In relazione alla riduzione dei livelli progettuali da 3 a 2, chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso.

– Inserire anche i geometri tra le categorie nominabili per i componenti del collegio consultivo tecnico.

– Evitare l’introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (gold-plating).

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here