Ministero dello Sviluppo economico | Credito d’imposta

Sgravi per l’inserimento di una figura professionale all’interno delle pmi

Scopo del decreto di prossima pubblicazione è quello di favorire l’internazionalizzazione delle pmi italiane tramite una figura professionale capace di sviluppare attività di studio, progettazione, gestione di processi e programmi su mercati esteri.

In un decreto del Ministero dello Sviluppo economico (di prossima pubblicazione), attuativo del decreto legge del Fare bis (dl 69/2013 convertito nella legge 98/2013), c’è la misura riguardante un credito di imposta pari al 35% del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per l’acquisizione di una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale. Misura che è in prossimità d’arrivo con l’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione delle pmi italiane.
L’inserimento di un’apposita figura professionale nell’ambito delle pmi è finalizzata alla realizzazione di attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi di internazionalizzazione su mercati al di fuori del territorio nazionale.Internazionalizzazione

Possibilità. Per usufruire del credito d’imposta le imprese dovranno presentare un’apposita istanza secondo la modulistica redatta dallo Sviluppo economico allegata al decreto. Il credito sarà utilizzabile in compensazione nei limiti dell’importo concesso presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo apposite modalità che saranno definite in un provvedimento dell’Agenzia stessa.
Il Ministero dello Sviluppo economico trasmetterà all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità telematiche definite, l’elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d’imposta con i relativi importi e le eventuali variazioni.
Il credito non sarà soggetto al limite annuale e andrà indicato nella dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Il credito non concorrerà alla formazione della base imponibile né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive.

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