Agenzia delle Entrate | Agevolazioni e sisma

Si a una nuova agevolazione se la casa è dichiarata inagibile per il sisma

Il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può fruire nuovamente del beneficio per l’acquisto di una nuova abitazione. Risoluzione n. 107/E del 1 agosto dell'Agenzia delle Entrate.

Con la risoluzione n. 107/E del 1 agosto l’Agenzia delle Entrate risponde all’interpelllo di un contribuente che chiedeva chiarimenti in seguito agli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre del 2016, ovvero se: avendo beneficiato delle agevolazioni prima casa, acquistando un immobile abitativo dichiarato successivamente inagibile, con ordinanza del sindaco, a causa degli eventi sismici intervenuti nell’agosto e nell’ottobre del 2016 avesse la possibilità di acquistare una nuova abitazione fruendo nuovamente del beneficio prima casa.

La risposta affermativa dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha precisato che l’agevolazione prima casa per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente.

La risoluzione chiarisce che nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell’interpello, l’impossibilità per il contribuente di continuare a utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative.

L’oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall’ordinanza dell’autorità competente che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione.

Ok quindi all’agevolazione bis fino a quando permarrà la dichiarazione d’inagibilità dell’immobile. Il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile.

Se successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione d’inagibilità, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile; al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di ‘prima casa’ per godere dell’agevolazione.

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