La Cassazione con l’ordinanza n. 7897 del 28 marzo 2013, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria e così il costo dell’appalto non può essere detratto sulla base delle sole fatture ma è necessario un contratto scritto fra committente e appaltatore.
A fronte di lavori importanti le fatture risultano insufficienti ai fini del beneficio fiscale. I giudici della Cassazione sostengono che un appalto d’importo notevole va stipulato con atto scritto (o comunque dev’essere lasciata una traccia documentale).
Nel caso esaminato dai giudici non risulta che questo sia avvenuto e quindi è legittima la conclusione che quel contratto non fosse mai stato stipulato. Mancava la prova della redazione del contratto di appalto, quindi la contribuente non aveva diritto alla detrazione d’imposta.
Inoltre la Cassazione, in questo modo, ha confermato che spetta al contribuente fornire la prova dell’autenticità delle fatture.
L’ordinanza ha specificato che: «qualora l’amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative a operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sull’inesistenza di quelle fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili».