Punti di Vista | Massimo Ghiloni, consulente urbanistico

Una «lenzuolata» di snellimenti. Titoli abilitativi, agibilità e bonifiche

Avviata con la l.124/2015 la riforma della pubblica amministrazione è entrata dopo un anno nella fase operativa con l’emanazione dei decreti attuativi. Alcuni di questi riguardano specificatamente l’edilizia con particolare riferimento ai titoli abilitativi e ai tempi per avviare l’attività edilizia.
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Massimo Ghiloni, consulente urbanistico.

La riforma della pubblica amministrazione, avviata con la l.124/2015, è entrata dopo un anno nella fase operativa con l’emanazione dei decreti attuativi. Alcuni di questi riguardano specificatamente l’edilizia con particolare riferimento ai titoli abilitativi e ai tempi per avviare l’attività edilizia.

In proposito si impone, però, una considerazione pregiudiziale: uguale attenzione dovrebbe essere riservata al procedimento che precede il titolo abilitativo, ossia la formazione degli strumenti urbanistici che come è noto richiedono anni per la loro approvazione.
In questo campo anche le legislazioni regionali hanno apportato contributi relativi, poiché spesso sono state cambiate solo le denominazioni dei piani senza riuscire a incidere sui procedimenti di formazione neanche con il ricorso ad accordi di pianificazione. Si pensi al tema delle destinazioni d’uso che vengono definite dopo anni dalla loro individuazione iniziale quando il mercato è ormai assolutamente mutato, per cui una volta approvato il piano comincia il valzer delle varianti.
Tornando al tema dei titoli abilitativi, il decreto 126/2016 persevera nell’assegnare al privato la responsabilità di certificare la conformità dell’intervento, riservando all’amministrazione il controllo a posteriori. Si ribadisce il rispetto dei seguenti principi a carico dell’amministrazione: predisposizione di moduli unificati per le comunicazioni e la relativa documentazione; non possono essere richiesti documenti già in possesso dell’amministrazione, pena l’applicazione di sanzioni; deve essere immediatamente rilasciata una ricevuta che attesta un termine certo di inizio per la conclusione del procedimento; la sospensione dell’attività può essere disposta per la tutela di interessi primari, invitando negli altri casi il privato a regolarizzare la propria comunicazione per ovviare alle carenze riscontrate.

Con successivo provvedimento è stata attuata la riduzione dei titoli abilitativi, così articolata: gli interventi soggetti a Cil sono assorbiti nell’attività edilizia libera; viene ampliato l’ambito di applicazione della Cila; la Scia può essere anche alternativa al permesso di costruire. In estrema sintesi: l’attività edilizia libera è ampliata; la Cil e la Dia spariscono; la Scia è residuale rispetto alla Cila; opera il silenzio assenso per il permesso di costruire. Il certificato di agibilità è sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni minime fissate dalla legge e deve essere corredata da una documentazione unificata. L’utilizzazione della struttura realizzata può avvenire dalla data di trasmissione della segnalazione allo sportello unico. In caso di omessa presentazione della stessa, si applica una sanzione pecuniaria.

Il certificato di collaudo statico assorbe il certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per l’edilizia. Viene, inoltre, introdotto un regime semplificato per gli interventi di bonifica per agevolare l’iniziativa da parte del soggetto che abbia la disponibilità del sito e che dichiari di essere estraneo alla potenziale contaminazione e di non aver operato presso il sito a qualsiasi titolo.

La novità più rilevante è rappresentata dalla tabella allegata al decreto, che costituisce un glossario, recante 105 tipologie di intervento comprendente le categorie di opere sull’edificato, le varianti, i mutamenti d’uso, i titoli in sanatoria, gli immobili vincolati, le zone di rispetto e gli adempimenti successivi all’intervento edilizio.

La tabella si compone di quattro sezioni: attività, regime amministrativo, concentrazione di regimi amministrativi e riferimenti normativi.
In tal modo l’interessato, una volta individuata la tipologia di intervento nella tabella, può verificare quale sia il titolo giuridico necessario (Scia, permesso di costruire, autorizzazione espressa o comunicazione preventiva) e come ottenere eventuali altri assensi direttamente o mediante conferenza di servizi. Si specifica che l’amministrazione fornisce consulenza preistruttoria previo pagamento dei soli diritti di segreteria.

Il decreto 127/2016 riguarda, invece, la conferenza di servizi che deve rispettare i seguenti principi: delimitare i casi in cui la convocazione della stessa è da considerarsi obbligatoria; ridurre i termini, ricorrendo a modalità telematiche, per la convocazione, per lo svolgimento dei lavori e per l’adozione della determinazione motivata del procedimento, imponendo ai partecipanti un onere di chiarezza; prevedere la partecipazione di un unico rappresentante per le amministrazioni statali; stabilire che si considera acquisito l’assenso di tutte le amministrazioni che entro il termine dei lavori della conferenza non si siano espresse nelle forme di legge; adottare il principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza ai fini dell’adozione della determinazione finale nelle conferenze decisorie; definire limiti e termini tassativi per la richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti.

Massimo Ghiloni, consulente urbanistico

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