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Edilizia: per l’anno in corso lo sgravio contributivo è dell’11,50%

Fissato nella misura dell'11,50% lo sgravio per l'anno in corso è richiesto tramite istanze di ammissione a partire dal primo settembre. Le istanze devono essere inviate solo in via telematica facendo uso del modulo Rid-Edil.

Nulla osta alla riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno in corso. La comunicazione è dell’Inps con il messaggio n. 6534 che autorizza l’incentivo nella stessa misura dello scorso anno non essendo intervenuto un decreto di disciplina per l’anno in corso. E a partire dal primo settembre le imprese potranno inoltrare all’Inps la domanda per accedere allo sgravio in misura dell’11,50%.

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L’incentivo riguarda lo sgravio contributivo dell’11,50% della contribuzione a carico dei datori di lavoro (esclusa quella di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti) e si applica ai lavoratori occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

La legge 341/1995 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il ministero del lavoro confermi (oppure provveda alla rideterminazione) la misura dello sgravio tramite decreto assunto in comunione con il ministero dell’Economia, oltre a prevedere che passati 30 giorni a partire dal 31 luglio e sino all’adozione del decreto si possa applicare la riduzione già fissata per l’anno precedente salvo conguaglio.

Con l’ccasione della proroga l’Inps specifica ulteriormente l’ambito applicativo illustrando che in considerazione dell’operatività dei codici Ateco 2007 hanno diritto all’incentivo i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304, 11305 e nel settore artigiano con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304, 41305 nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439100.

Non costituiscono attività edili in senso stretto e quindi sono escluse dalla riduzione contributiva le opere di installazione di impianti elettrici, impianti idraulici, altri lavori simili contraddistinte ora dai codici Ateco 2007 da 43200 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306,  11307,   11308, 41306, 41307, 41308 sempre accompagnati dai codici 3N e 3P codici autorizzazione.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre dell’anno in corso. Le istanze devono essere inviate solo in modo telematico avvalendosi del modulo Rid-Edil disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Inps. Entro il giorno successivo all’invio i sistemi informativi centrali danno responso di esito positivo o negativo dopo i controlli formali. Le posizioni contributive ammesse allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione 7N. A prescindere dalla data di inoltro dell’istanza questo codice avrà validità dal mese di agosto a dicembre 2014.

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