Direzione fondi di garanzia | Fondo pmi

Microcredito: decade dopo 60 giorni la prenotazione della garanzia

Nuove direttive stabiliscono che il soggetto finanziatore che intende concedere il finanziamento richiesto debba inviare la relativa richiesta di garanzia al gestore del fondo entro due mesi dalla data di conferma della prenotazione. In caso di sospensione della procedura di prenotazione online, le domande di garanzia presentate, anche senza prenotazione, dagli intermediari accreditati continueranno ad essere accettate e lavorate dal gestore.

MicrocreditoLe nuove istruzioni contenute nella guida del microcredito, redatta dalla Direzione fondi di garanzia e interventi per il capitale di rischio, coordinamento, promozione e supporto, specificano che la prenotazione della garanzia per il microcredito ha una validità di 60 giorni dalla data della conferma e che entro questo termine il soggetto finanziatore, se intende concedere il finanziamento richiesto, deve inviare al gestore del fondo la relativa richiesta di garanzia. Se ciò non accade la prenotazione decade e le risorse accantonate rientrano nella disponibilità del fondo pmi.

La richiesta di prenotazione dev’essere presentata in via telematica accedendo alla sezione dedicata al microcredito del sito internet del fondo >>, utilizzando le credenziali rilasciate previa registrazione. La prenotazione resta valida per i cinque giorni lavorativi successivi alla data del suo inserimento sul sistema informativo del fondo e dev’essere confermata entro tale termine.
In caso di sospensione della procedura di prenotazione online, le domande di garanzia sulle operazioni di microcredito presentate, anche senza prenotazione, dagli intermediari accreditati continueranno ad essere accettate e lavorate dal gestore.
La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche, nei limiti delle misure massime previste per il fondo.

Importi massimi. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali né eccedere il limite di 25mila euro per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di 10mila euro, qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e allo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.
L’intermediario finanziatore può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un importo che sommato al debito residuo non superi il limite di 25mila euro o, nei casi previsti, di 35mila euro.
Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate al massimo trimestrali. (C.C.)

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