Governo |Decreto Mille Proroghe

Prorogato al 30 giugno 2016 il regime agevolato per la qualificazione di progettisti e imprese di costruzioni

Il decreto ha previsto anche la disposizione che obbliga le stazioni appaltanti ad anticipare all'impresa che si è aggiudicata il lavoro fino al 10% dell'importo contrattuale. 

qualificazione imprese progettistiIl decreto legge Mille Proroghe che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale domani contiene alcune norme sulla qualificazione di progettisti e imprese che operano nel settore degli appalti pubblici.
Per quanto concerne la qualificazione dei progettisti il decreto riconsidera la disposizione (art. 253 comma 15 bis del codice dei contratti pubblici) che consente di qualificarsi nelle gare per servizi di architettura-ingegneria con i migliori 5 anni del decennio (per il requisito del fatturato quinquennale) e con i migliori 3 anni del quinquennio (per il requisito del personale triennale).
La norma era stata introdotta nel 2010 quando era già ampiamente evidente l’entità della riduzione della domanda pubblica e della crisi ed è stata prorogata nel 2013: ora è oggetto di un nuovo rinvio così da permettere ai progettisti di continuare a usare il regime agevolato.
Nelle intenzioni del Governo si dovrebbe considerare quasi una proroga tecnica dal momento che tra i mesi di aprile-luglio del prossimo anno dovrebbe essere completato il lavoro della commissione ministeriale sul decreto delegato di attuazione della legge delega di riforma del codice dei contratti pubblici riguardanti le direttive europee sugli appalti e sulle concessioni.
È stato prorogato fino a fine giugno anche il regime agevolato di qualificazione per le imprese di costruzioni che ha come riferimento il decennio per la soddisfazione del requisito della cifra d’affari in lavori (e per i lavori di punta).
Proroga al 30 giugno anche per la qualificazione dei contratti generali che in relazione alle iscrizioni richieste (o al rinnovo delle stesse) entro fine giugno potranno documentare i requisiti di idoneità tecnica e organizzativa con il possesso di attestazioni Soa per importi illimitati, differenziati a seconda delle classifiche d’iscrizioni.
Il decreto ha previsto anche la proroga della disposizione che obbliga le stazioni appaltanti ad anticipare all’impresa che si è aggiudicata la commessa fino al 10% dell’importo contrattuale. In particolare, l’efficacia dell’art. 8, comma 3 bis del decreto legge 31 dicembre 2014 è posticipato da domani al 30 giugno del prossimo anno.

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