I contribuenti alle prese con lavori di ristrutturazione edilizia che non hanno correttamente inserito negli estremi del bonifico bancario la dicitura art. 16 – bis del Tuir – indicata dalla norma per godere delle relative agevolazioni – non perderanno i previsti bonus fiscali del 36/50%, a patto però che la motivazione del pagamento sia chiara, consentendo così alla banca o alle poste di operare la prevista ritenuta di acconto del 4%.
È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 23 luglio in risposta a un interpello presentato qualche mese addietro da Agefis, l’Associazione dei geometri fiscalisti.
«In sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi – spiega il presidente Mirco Mion – numerosi associati hanno avanzato richieste in merito alla possibilità di poter portare in detrazione le spese sostenute e pagate nel corso dell’anno 2012 qualora gli estremi dei bonifici bancari non riportassero la corretta dicitura prevista dalla norma nella causale del versamento. La risposta fornita dalla Direzione regionale del Piemonte fuga ogni dubbio in proposito, indicando quale unica condizione per poter usufruire della detrazione che gli istituti bancari o le poste “operino una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito in presenza di bonifici che nella relativa causale fanno riferimento a spese per le quali si usufruisce delle detrazioni di imposta».
Nessun semaforo rosso, quindi, per chi ha citato la legge 449/97 oppure richiamato la legge 214/2011: i bonifici così eseguiti possono concorrere quale onere detraibile. Non tutti gli errori, però, possono essere considerati sinonimo di imprecisioni e magari sanabili: nello stesso documento la direzione piemontese dell’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che «il contribuente non potrà beneficiare della detrazione qualora abbia riportato nella causale del bonifico un generico riferimento al Tuir».
Per evitare ai contribuenti errori che potrebbero costare cari, Agefis ha predisposto una specifica procedura consulenziale che – partendo dalla verifica che il cliente rientri tra i soggetti legittimati a usufruire della detrazione e che le sue richieste siano in linea con le condizioni di accesso allo sconto fiscale (in che percentuale, in che misura e con quali scadenze) – consente al geometra fiscalista di:
- predisporre, gestire e conservare la documentazione da inserire nella dichiarazione dei redditi;
- compilare in modo corretto i dati richiesti dal Modello 730;
- verificare i limiti di legge previsti per detrarre oneri e spese, valutando prima di tutto la capienza Irpef in relazione al reddito di ciascun cliente, quindi la mancata cumulabilità con altre agevolazioni fiscali previste dalla norma.