Inps | Circolare n. 29/2017

Sconto contributivo per le imprese edili: confermata la riduzione dell’11,50%

Anche per il 2017 è confermato lo sconto contributivo per il settore edile. Spetta alle imprese che esercitano attività edile anche se in economia. Lo sgravio, fissato in misura dell'11.5% per tutto l'anno in corso, si applica alle contribuzioni dovute all'Inps e all'Inail diverse da quelle di pertinenza del fondo pensione lavoratori dipendenti. 

Anche per l’anno in corso è operativo lo sconto contributivo riservato al comparto edilizio. A specificarlo è la circolare n. 29/2017 dell’Inps.

In particolare si fa riferimento all’art. 1 comma 51 della legge 247/2007 che ha introdotto in maniera stabile la facoltà per il governo di confermare (o provvedere a nuova determinazione) con decreto del ministro del lavoro in comunione con il ministro dell’Economia la riduzione contributiva a favore delle imprese edili introdotta dalla legge 341/95 (art. 29). Il decreto del 5 luglio pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto scorso ha dunque confermato per l’anno in corso la misura dell’11.50%.

La riduzione opera sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali, diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovuti all’Inps e all’Inail, a favore delle aziende per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore alla settimana. Il provvedimento non riguarda gli operatori occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

I datori di lavoro interessati sono quelli che esercitano l’attività edile nel settore industria con codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con codici statistici contributivi da 41301 a 41305 nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

L’agevolazione non trova applicazione sul contributo dello 0.30% della retribuzione imponibile destinabile al finanziamento di fondi interprofessionali per la formazione continua.

La legge n. 248/2006 ha introdotto ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola disponendo che i datori di lavoro del settore edile devono:

  • essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;
  • non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei cinque anni antecedenti alla data di applicazione dell’agevolazione.

La norma impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e dei contributi previsti in tema di lavoro l’obbligo del rispetto del contratto collettivo e il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc).

La riduzione contributiva non spetta per i lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo e neppure in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

Le istanze per l’applicazione della riduzione contributiva per l’anno in corso dovranno essere inviate in forma telematica avvalendosi del modulo Rid-Edil disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto nella sezione Comunicazioni online funzionalità Invio Nuova Comunicazione.

Le domande presentate saranno soggette a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali per la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.

In caso di definizione di istanze con esito positivo, allo scopo di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N per il periodo da settembre a dicembre 2017. L’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziendale.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uni-Emens entro il 16 gennaio del prossimo anno con competenza fino al mese di dicembre di quest’anno. In caso di sgravio il beneficio farà riferimento al periodo gennaio-dicembre dell’anno in corso.

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