Mise-ministero Finanze | Riduzione contributiva

Sgravio dell’11,50% alle imprese edili

Lo sgravio spetta alle imprese che esercitano l’attività edile anche se in economia. Il provvedimento riduce dell’11,50% i contributi pagati dalle imprese per gli operai a 40 ore. La domanda è da inviare con il modulo rid-edil.

mise_finanzaIl dm del ministero del Lavoro e del ministero delle Finanze pubblicato nella sezione «pubblicità legale» del sito internet www.lavoro.gov.it specifica che è confermata per l’anno 2016 la riduzione contributiva dell’11,50%  a favore delle imprese edili.

Lo sgravio ha ricevuto il nullaosta operativo dall’Inps in modo provvisorio nello scorso settembre, ora dall’ente devono arrivare la istruzioni per il recupero degli arretrati e la comunicazione del termine per l’eventuale conguaglio.

Il beneficio riguarda una riduzione dei contributi dovuti all’Inps applicabile dalle imprese edili solo agli operai occupati per 40 ore a settimana. Ne hanno diritto i datori di lavoro classificati nel comparto industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301 a 41305.

Lo sgravio autorizzato dal decreto per i periodi da gennaio a dicembre dello scorso anno non spetta per i lavoratori per i quali l’azienda fruisca di altre agevolazioni contributive quali per esempio l’esonero triennale per assunti a tempo indeterminato previsto.

Limiti

L’accesso al beneficio è subordinato a specifiche condizioni, tra queste il rispetto dell’articolo 1 comma 1175  della legge 296/2006 che impone a tutti i datori di lavoro che intendano usufruire di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e previdenza il possesso del documento di regolarità contributiva (durc) restando comunque gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali ove sottoscritti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentativi sul piano nazionale.

I datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione (ovvero l’articolo 36 bis, comma 8 del dl 223/2006).

Solo in via telematica

Lo sgravio è riconosciuto dall’Inps ha seguito di una domanda da parte del  datore di lavoro interessato da inviare esclusivamente in forma telematica nella quale viene autocertificato il possesso dei requisiti. Le domande vengono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’inps e definite entro un giorno lavorativo.

In caso di esito positivo in fase di controllo allo scopo di consentire il godimento del beneficio alla posizione contributiva dell’impresa  è attribuito il codice di autorizzazione 7N. Con questo codice le imprese sono autorizzate a esporre lo sgravio della denuncia contributiva mensile entro un termine che l’inps provvederà a comunicare in una futura circolare.

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