Apprendistato

Riduzione degli oneri per l’impresa

Nuovo incentivo contributivo per i contratti di apprendistato.

L’Inps precisa che la durata massima dell’agevolazione sul contratto di apprendista è di 3 anni, dopo tale periodo resta confermata l’aliquota contributiva al 10% fino al termine del contratto.L’Inps nel messaggio n. 20123/2012 ha fornito chiarimenti sul nuovo incentivo contributivo per i contratti di apprendistato e ha sottolineato che non verranno autorizzati allo sgravio fiscale totale gli apprendisti fino alla mancata dichiarazione “de minimis”.
La legge Stabilità 2012 ha infatti introdotto una nuova agevolazione per chi assume giovani in apprendistato al fine appunto di promuovere l’occupazione giovanile: previsto per i contratti stipulati tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016 una riduzione totale degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro. Condizione fondamentale è che il datore di lavoro abbia un team di lavoro che non superi i 9 soggetti.
L’Inps precisa inoltre che la durata massima dell’agevolazione sul contratto di apprendista è di 3 anni, dopo tale periodo resta confermata l’aliquota contributiva al 10% fino al termine del contratto.
La circolare Inps 128/2012 ha precisato che per accedere allo sgravio contributivo il datore di lavoro deve provvedere a comunicare la dichiarazione “de minimis”: dopo aver inviato tale documento l’Inps potrà attribuire il codice di autorizzazione denominato 4R e da questo partiranno i 3 anni di contribuzione zero.
Per agevolare la procedura di autorizzazione, l’Inps consiglia di apporre sulla dichiarazione un campo bene in evidenza contenente la normativa interessata e la data di assunzione del giovane. Inoltre la dichiarazione deve confermare, perché possa essere presa in considerazione, che il datore di lavoro nell’anno di stipula dell’apprendistato e nei due anni di esercizio precedente non abbia ricevuto aiuti nazionali, regionali o europei eccedenti i limiti del de minimi se deve in caso evidenziare la quantificazione delle agevolazioni già ottenute nel triennio. La circolare sottolinea che la comunicazione va spedita il più in fretta possibile dopo l’assunzione: il codice 4R verrà dato solo dopo l’acquisizione da parte dell’azienda della dichiarazione de minimis e l’incentivo partirà comunque dalla data di assunzione.
Se il datore non fornisce la dichiarazione de minimis non potrà usufruire dello sgravio. (Giovanna Ferraresi)

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